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Il bonus locazioni non spetta per i contratti rinegoziati prima del 25-12-20 (salvo autotutela)

Il bonus locazioni non spetta per i contratti rinegoziati prima del 25-12-20 (salvo autotutela)

Stop al bonus locazioni se i contratti sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020

Il bonus non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020. Questa, in estrema sintesi, la risposta emssa oggi dall’Agenzia delle Entrate (si veda allegato).

Nel testo della risposta emessa dall’ADE si analizza la corretta applicabilità del bonus previsto dall’articolo 9-quater del decreto Ristori, (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali), entrato in vigore dal 25 dicembre 2020.

Secondo l’intepretazione data, secondo quanto disposto dall’articolo richiamato il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo.

Pertanto, alla luce di quanto detto, il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 9- quater in commento.

L’Agenzia però fa una importate precisazione: se la richiesta per la riduzione dell’affitto del 2021 è respinta dalla procedura web, il contribuente può richiedere l’indennizzo, presentando all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto o, in alternativa, invii la domanda in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con gli allegati previsti.

Agenzia-Entrate-risposta-38-2022

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A cura della Redazione

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