Da quando il Governo ha varato i bonus mobilità, che coprono il 60% del costo per l’acquisto di biciclette, monopattini, hoverboard e segway, gli italiani hanno riscoperto il piacere di viaggiare in modo ecologico ed economico. Ma dove puoi parcheggiare la tua bicicletta se abiti nel condominio? Puoi approfittare, ad esempio, del cortile, dell’androne del fabbricato o di altre aree comuni? Vediamo assieme quali sono le regole.
Il bonus mobilità, introdotto dal Decreto Rilancio,ti permette di acquistare alcuni mezzi ecologici, elencati nel provvedimento, a prezzi davvero stracciati, dato che riconosce la copertura del 60 per cento della spesa da te sostenuta, fino ad un massimo di € 500,00. Il contributo, che può essere richiesto solo per una volta, è valido per gli acquisti che saranno sostenuti dal 04 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. La parola d’ordine d’oggi, dunque, è: mobilità sostenibile. Ma, in attesa che il Governo renda disponibile la piattaforma on line, attraverso cui procedere alla richiesta del bonus, è sorta spontanea negli italiani una semplice domanda: dove parcheggio la bici, dopo che l’ho acquistata, nel condominio in cui abito?
Puoi parcheggiare la bici nelle aree comuni del condominio?
Il Decreto Rilancio riconosce il bonus mobilità per l’acquisto di city bike; bici pieghevoli; biciclette, usate o nuove, normali o con pedalata assistita, hoverboard, monoruota, monopattini e segway. Ma occorre chiarire sin da subito che non è cosa scontata che tu possa parcheggiare la bicicletta negli spazi comuni, come ad esempio nel cortile condominiale. Infatti, non esiste una legge che disciplini l’argomento, con la conseguenza che puoi usare gli spazi comuni del tuo stabile per parcheggiare la bicicletta se il regolamento contrattuale non vieta espressamente il parcheggio delle bici negli spazi condominiali.
In questo caso, quindi, la sistemazione della tua bicicletta nelle aree comuni sarà possibile purché non sia:
- limitato il pari diritto degli altri condòmini di fare uso dell’area comune;
- alterata la destinazione del bene;
- causa di pericolo alla stabilità, sicurezza o decoro dello stabile.
Si può installare una rastrelliera per biciclette in condominio?
Certamente collocare delle rastrelliere per il parcheggio delle bici nelle aree comuni è possibile ma solo se sussistono le seguenti condizioni:
- non esiste un divieto espresso a ciò nel regolamento condominiale, perché, per come abbiamo visto prima, diversamente non sarà possibile;
- la sua installazione viene decisa dall’assemblea condominiale con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti nella sede assembleare e la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi).
Ma tutto dipende, in effetti, da come viene considerata tale opera: innovazione oppure semplice modifica?Una sentenza della Suprema Corte di cassazione, la n. 15460/2002, ha precisato che si deve intendere per innovazione non un ‘qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune’ ma solo quella modificazione materiale che ‘ne alteri l’identità sostanziale o ne muti la destinazione originaria’.
Mentre, le modificazioni sono tutte quelle che mirano a ‘potenziare o rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini’.
E, sempre in argomento, l’installazione di rastrelliere su una porzione di marciapiede condominiale è stata ritenuta legittima da parte del Tribunale di Savoia con sentenza del 17.04.2013, perché dalle prove era emerso che tale manufatto non aveva ostacolato il transito pedonale degli altri condòmini, con la conseguenza che, non rappresentando una innovazione ma una modifica per l’uso più comodo della detta area da parte di taluni condòmini, la relativa decisione rientrava nei poteri dell’amministratore.
Si può parcheggiare la bicicletta nell’androne del condominio?
La prima cosa da ricordare, in materia, è che la funzione naturale dell’androne condominiale è quella di permettere l’andirivieni delle persone per accedere alle unità immobiliari presenti nello stabile. Per questa principale ragione, tendenzialmente non è possibile parcheggiare le biciclette nell’androne comune: perché se ne modificherebbe la destinazione.
Puoi parcheggiare la bicicletta nel sottoscala condominiale?
Anche in questo caso, il ragionamento da fare è sempre lo stesso: essendo il sottoscala uno spazio comune, in linea generale, è possibile parcheggiarvi la bicicletta purché non si alteri la destinazione del bene comune, non si violi il pari diritto d’uso degli altri condòmini né si alteri il decoro dello stabile.
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