Il caso. Secondo i condomini l’assemblea aveva deliberato in violazione del disposto di cui all’art. 66 disp. att. c.c. comma 3. In particolare, l’avviso di convocazione era pervenuto ben oltre la data di svolgimento dell’assemblea, pertanto senza rispettare il termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, come prescritto dalla norma. Diversamente, secondo il condominio, l’amministratore aveva inviato la raccomandata con congruo anticipo.
La questione Il condominio è responsabile per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte dei condomini?
Avviso di convocazione. Per costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass, 26.09.2013n. 22047), la disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del Condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare.
Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione.
Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c.,come confermato dal nuovo testo dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’avviso, né la data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi.
Convocazione tardiva. Nel corso del giudizio era emerso che l’avviso dell’assemblea era stato spedito a mezzo raccomandata il 4luglio2018 e, come da documentato da parte attrice (cerca traccia poste italiane) risultava consegnato agli attori tramite portalettere in data 19.07.2018, dunque tardivamente rispetto al termine stabilito dall’art. 66 comma 3 disp att c.c.ai sensi del quale l’avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima adunanza.Dunque, secondo il giudicante, il Condominio aveva solo esibito il dettaglio degli invii effettuati dall’amministratore ai condomini da cui risultava la spedizione in data 4.07.2018, ma non vi era prova della consegna del plico al destinatario cinque giorni prima, né della giacenza del plico presso l’Ufficio postale.Peraltro non era contestato che la consegna era avvenuta materialmente solo in data 19.07.2018, quando ormai l’assemblea, nella quale erano peraltro in discussione temi rilevanti, si era ormai tenuta.
In conclusione, per i motivi esposti, la delibera impugnata è stata annullata per vizio di mancata convocazione.
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