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Il condominio esibisce solo il dettaglio degli invii ma non prova la consegna del plico

Il condominio esibisce solo il dettaglio degli invii ma non prova la consegna del plico

Delibera invalida a causa della convocazione tardiva. Difatti, a causa del ritardo postale è giunta al condomino quando si era già tenuta l’assemblea, convocata peraltro su temi molto importanti.Trib. Civitavecchia 7 maggio 2020 n. 412

Il caso. Secondo i condomini l’assemblea aveva deliberato in violazione del disposto di cui all’art. 66 disp. att. c.c. comma 3. In particolare, l’avviso di convocazione era pervenuto ben oltre la data di svolgimento dell’assemblea, pertanto senza rispettare il termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, come prescritto dalla norma. Diversamente, secondo il condominio, l’amministratore aveva inviato  la  raccomandata con  congruo  anticipo.

 La questione Il condominio è responsabile per la mancata ricezione del plico in tempo utile da parte dei condomini?

Avviso di convocazione. Per  costante  orientamento  della  Corte  di  Cassazione  (Cass,  26.09.2013n.  22047),  la disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui  ogni  condomino  ha  il  diritto  di intervenire  all’assemblea  del  Condominio  e  deve,  quindi,  essere messo in condizione di poterlo fare.

Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia  non  solo  inviato,  ma  anche  ricevuto  nel  termine,  ivi  stabilito,  di  almeno  cinque  giorni  prima  della data  fissata  per  l’adunanza,  avendo  riguardo  quale dies  ad  quem alla  riunione dell’assemblea  in  prima convocazione.

Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c.,come confermato dal nuovo testo dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L.  11  dicembre  2012,  n.  220,  a  nulla  rilevando,  ai  fini  della  tempestività  dell’avviso,  né la  data  di svolgimento  dell’assemblea  in  seconda  convocazione,  né che  la  data  della  prima  convocazione  fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi.

 Convocazione tardiva. Nel corso del giudizio era emerso che l’avviso dell’assemblea  era  stato  spedito   a   mezzo   raccomandata   il  4luglio2018  e,  come  da documentato da  parte  attrice  (cerca  traccia  poste  italiane) risultava  consegnato  agli  attori  tramite  portalettere  in  data  19.07.2018,  dunque  tardivamente  rispetto  al termine stabilito dall’art.  66  comma  3  disp att  c.c.ai  sensi  del  quale l’avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data in cui è fissata la prima adunanza.Dunque, secondo il giudicante, il Condominio aveva solo esibito il dettaglio degli invii effettuati dall’amministratore ai condomini da cui risultava la spedizione in data 4.07.2018, ma non vi era prova della consegna del plico al destinatario cinque giorni prima, né della giacenza del plico presso l’Ufficio postale.Peraltro non era contestato che la consegna era avvenuta materialmente solo in data 19.07.2018, quando ormai l’assemblea, nella quale erano peraltro in discussione temi rilevanti, si era ormai tenuta.

 In conclusione, per i motivi esposti, la delibera impugnata è stata annullata  per vizio di mancata convocazione.

 

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A cura della Redazione

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