La vicenda.I condomini contestavano la delibera in quanto, a loro dire, relativamente alle opere elettriche eseguite su beni di proprietà esclusiva, l’impianto interruttori doveva essere configurato in modo tale da consentire ai singoli condomini di provvedere autonomamente all’adeguamento alle prescrizioni di cui alla l. n. 46/1990.
Per meglio dire, con riferimento alla voce di spesa relativa all’adeguamento alla l n. 46/1990 dell’impianto elettrico condominiale, l’assemblea condominiale non aveva in precedenza deliberato l’esecuzione di tali lavori, sicché era illegittima la successiva deliberazione del 1997 relativa a tale voce di spesa.
La domanda veniva respinta nel giudizio di primo grado. In riforma della pronuncia, la Corte territoriale evidenziava che il consulente d’ufficio aveva accertato che i lavori avevano interessato, con l’installazione di interruttori magnetotermici, anche le porzioni di proprietà esclusiva e nondimeno la sostituzione degli interruttori era volta soltanto a migliorare od ammodernare l’impianto. Avverso la pronuncia in esame, i ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione.
Questione. L’assemblea può invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini?
I limiti dell’assemblea. La controversia nasce sulle opere eseguite sui beni di proprietà esclusiva: l’interessato chiede che l’impianto interruttori elettrici sia configurato in modo tale da consentire ai singoli di provvedere in modo autonomo per adeguarsi alle prescrizioni di cui alla legge 46/1990.
Detto ciò, la S.C. critica il ragionamento della Corte territoriale in quanto, quest’ultima, era in corsa in error in iudicando. A tal proposito, precisa la Cassazione, l’art. 1120 c.c. faculta sì la maggioranza a disporre miglioramenti ma limitatamente alle cose comuni. Detto ciò, nella vicenda in esame, a seguito dell’istruttoria di causa era emerso che il C.T.U. aveva accertato che i lavori avevano interessato anche le proprietà individuali con l’inserimento di interruttori magnetotermici per tutte le unità immobiliari, quindi anche la porzione di proprietà esclusiva del ricorrente.
In tema, precisa la Cassazione, il pregiudizio aveva comunque indubbi connotati di attualità, giacché la stessa Corte territoriale aveva dato atto che il consulente d’ufficio aveva riferito che “alcuni dei condomini volendo inserire altre sicurezze dovevano sostenere ulteriori oneri per lo spostamento degli impianti”.
In conclusione, i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di Condominio che la preveda (Cass. 27.8.1991, n. 9157; Cass. 14.12.2007, n. 26468).
In conclusione, il ricorso è stato accolto; per l’effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento