A seguito della riforma del condominio del 2012 il legislatore,nell’ottica di assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile condominiale, ha espressamente previsto tutta una serie di documenti che il condominio e, nello specifico l’amministratore, è tenuto a redigere o conservare a disposizione di tutti i condomini.
E’ evidente infatti che l’amministratore è legato al condominio da un particolare rapporto di mandato, pertanto, nei rapporti tra condomini e amministratore sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt.1703 c.c.
Tra queste norme vi è anche quella, contenuta nell’art.1712 relativa all’obbligo gravante sul mandatario di rendere al mandante conto del suo operato.
Tale obbligo si traduce, in ambito condominiale, nelle previsioni indicate dagli articoli 1129 e 1130 c.c..
Nello specifico, l’amministratore di condominio è tenuto a comunicare, all’atto della nomina ovvero della conferma, i locali dove sono custoditi i registri condominiali obbligatori e, in particolare, con la riformulazione dell’art. 1130, n. 6) e 7) del codice civile, il registro di anagrafe condominiale, quello dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, nonché del registro di contabilità.
Per altro verso, sempre nell’ottica di garantire maggiore trasparenza nella gestione condominiale, è stato sancito il diritto da parte del condominio di richiedere (ed ottenere) copie dei documenti condominiali. Il richiamo è ancora all’art. 1129 del codice civile, da leggere unitamente all’articolo 1130 bis.
In particolare l’art. 1130 bis c.c. prevede espressamente un diritto in capo ai condomini, i quali“possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
Unico limite espressamente previsto dal legislatore è che la richiesta di copie inoltrata dal condomino non può essere di ostacolo all’attività di amministrazione, non deve essere contraria ai principi di correttezza e non si deve risolvere in un onere economico per il condominio.
Orbene, dalle norme richiamate, nonché dalla giurisprudenza in materia, emerge un vero e proprio diritto di accesso del condominio alla documentazione condominiale, tanto è vero che è stata ritenuta nulla la delibera di approvazione del bilancio atteso il rifiuto dell’amministratore di mostrare i documenti contabili (Trib. di Roma, 26.10.2015. Nello stesso senso: Cass. n. 19210/2011).
Da ultimo tale orientamento è stato confermato anche dalla sentenza n. 358 del 18 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Cosenza.
Nel caso in esame, un condomino di un palazzo della città di Cosenza, vistosi negato l’accesso ai documenti giustificativi di spesa da parte dell’amministratore, ha agito giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto tale diritto.Per tale motivo, lo stesso ha chiesto al Giudice, con la propria domanda, di ottenere in visione/consegna tutti i documenti contabili che non ha potuto esaminare stante il mancato adempimento in tal senso da parte dell’amministratore pro tempore.
Il Tribunale risolte le questioni preliminari sollevate ed alla luce delle ragioni sostenute dal condominio convenutosi pronuncia in favore del condomino-attore.
Il Giudice, nell’argomentare la propria decisione, richiama l’ormai costante orientamento della Cassazione, la quale, su tale argomento afferma che“in tema di comunione dei diritti reali, ciascun proprietario ha la facoltà di ottenere dall’amministratore di condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta”. L’amministratore che non esibisce ai condomini i documenti di spesa giustificativi della sua gestione commette una grave irregolarità che contravviene alle regole del suo incarico.
Pertanto, l’omissione di tale adempimento inficia radicalmente l’intera deliberazione, indipendentemente dall’influenza del voto contrario del singolo condomino.
Nel caso in esame è emerso incontrovertibilmente che l’amministratore pro tempore non ha consentito la visione e/o consegna dei documenti richiesti dall’odierno istante, ben due mesi prima dall’assemblea condominiale tenutasi.
Al condominio soccombente non resta quindi che esibire la documentazione richiesta nonché prendere atto dell’annullamento della delibera impugnata e pagare interamente le spese di lite.
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