A decorrere dal 18 giugno 2013, ciascun Condominio deve dotarsi obbligatoriamente di un conto corrente ad esso intestato.
È l’art.1129 c.c. a prevederlo, così come modificato dalla legge 220/2012 nota come la “Riforma del Condominio”.
In tale conto corrente, aggiunge la norma, occorre far transitare le somme ricevute dall’amministratore a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio.
Cos’è il conto corrente
Dal sito della BANCA D’ITALIA si legge che il conto corrente è quello strumento che consente di depositare il denaro presso un istituto di credito (banca o posta) e di effettuare le principali operazioni di pagamento come prelievo di contanti, esecuzione e ricezione di pagamenti (quali bonifici compresi quelli per le agevolazioni fiscali), utilizzo di carte di pagamento e rilascio di assegni.
Gli istituti di credito da tempo consentono al correntista anche di usufruire di servizi come l’accesso ai servizi on line per operare sul proprio conto corrente comodamente in modalità telematica e la domiciliazione delle bollette (molto utile nei Condomini soprattutto per i pagamenti di acqua ed energia elettrica).
Principale normativa di riferimento in tema condominiale
L’art. 1129 c.c., oltre all‘obbligo di utilizzare il conto corrente per qualunque movimentazione contabile come sopra riportato, prevede:
- Che “ciascun condòmino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”;
- La revoca per gravi irregolarità in caso di acclarata mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente intestato al Condominio.
È evidente che i passi della norma menzionati, mirano a garantire la trasparenza della gestione e al contempo ad assicurare la corretta informazione dei condòmini che possono costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi.
L’utilizzo di contanti
La normativa antiriciclaggio (art. 49, d.lgs. n. 231/2007) dispone il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 2.999,99. Questo vuol dire che non esiste di per sé un divieto per l’amministratore di riscuotere rate condominiali in contanti dai condòmini, né di pagare fornitori con tale modalità.
Se è vero, però, che, se uno dei fini della previsione codicistica dell’obbligo di conto corrente per il Condominio è la tracciabilità (e quindi consentire a qualunque condòmino di avere contezza di ogni transazione contabile in ossequio al principio di trasparenza) si consiglia di evitare l’utilizzo del contanti, laddove un’abitudine più corretta – peraltro – agevolerebbe notevolmente la ricostruzione computistica in caso di perdita di dati sul registro di contabilità digitale.
Quando un Condominio è tenuto all’apertura di un conto corrente?
L’art.1129 c.c. non è chiarissimo a riguardo.
Un orientamento attribuisce tale vincolo al Condominio solo in caso di nomina di un amministratore, che, come noto, è obbligatorio allorquando vi siano dai nove condòmini in su. Il fondamento di tale tesi si basa sul tenore letterale dell’art.1129 c.c. laddove viene attribuito l’onere e tenuta del conto alla figura che svolge la funzione di amministratore sicché dalla sua assenza ne deriverebbe che nessun diverso soggetto avrebbe tale obbligo.
Un differente orientamento, invece, ritiene che l’obbligo in capo al Condominio prescinda dalla presenza o meno di un amministratore, tanto più che sempre l’art. 1129 c.c. prevede che “In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.” Questo porta taluno a ritenere che anche in assenza formale di un amministratore vi debba essere un soggetto che ne fa le veci e quindi assimilabile in tutto e per tutto al rappresentante legale del Condominio con relativi obblighi annessi anche in tema di tenuta conto corrente condominiale.
Poi c’è la questione del Supercondominio, ossia quella situazione di fatto in cui più Condomini hanno in comune dei beni o servizi tra di loro. A tal riguardo si osserva che la legge 220/2012 (all’art. 1117-bis) codifica l’orientamento giurisprudenziale che applica la normativa condominiale anche al Supercondominio e quindi appare evidente anche per tale ente di gestione l’obbligo di dotarsi sia di un amministratore che di un proprio specifico conto corrente.
Marco Venier
Amministratore di Condominio
Presidente nazionale UNICONDOMINIO
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