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Il corretto trattamento del Superbonus 110% nella contabilità condominiale

Il corretto trattamento del Superbonus 110% nella contabilità condominiale

Come si rilevano in modo corretto le spese ammesse al Superbonus 110%? La risposta non è univoca. Infatti, le rilevazioni da inserire nel rendiconto variano a seconda del modo in cui si intende fruire del beneficio.

Seppur gergalmente si fa spesso riferimento al bilancio condominiale, il documento redatto annualmente dai condomìni è un mero rendiconto. Il suo contenuto è indicato dall’articolo 1130-bis del codice civile. Le rilevazioni attengono alle voci in entrata e in uscita, oltre ai dati inerenti alla situazione patrimoniale. Esso si compone di:

  • registro di contabilità;
  • riepilogo finanziario;
  • nota sintetica esplicativa della gestione.

È quindi evidente la diversa natura rispetto al bilancio di esercizio aziendale. Di conseguenza le rilevazioni da porre in essere in relazione al Superbonus 110% si discostano da quelle richieste dalla corretta contabilità aziendale, per cui si rimanda all’articolo dedicato.

Ma come si rilevano in modo corretto le spese ammesse al Superbonus 110%? La risposta non è univoca. Infatti, le rilevazioni da inserire nel rendiconto variano a seconda del modo in cui si intende fruire del beneficio. Come noto ai più, il beneficio fiscale può essere goduto tramite:

  • detrazione;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

La detrazione è la forma naturale di fruizione del Superbonus 110%. Infatti, in assenza di un’esplicita opzione per cessione o sconto, il beneficio viene goduto automaticamente in questo modo. Dunque, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici e degli adempimenti previsti dalla normativa, ogni condominio matura una detrazione pari al 110% delle spese sostenute.

Nel caso dei lavori ammessi al Superbonus 110%, la detrazione può essere utilizzata in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno seguente a quello in cui le spese sono sostenute.

Ai fini delle rilevazioni contabili, ricordiamo che ciò che rileva sono le sole entrate ed uscite. Nel rendiconto condominiale saranno dunque riportate le somme versate dai condòmini per sostenere le spese ed i pagamenti effettuati a ditte esecutrici e tecnici. Nulla di diverso rispetto a quanto si è sempre fatto in relazione ad altre spese che danno diritto ad una detrazione, come ad esempio quelle per lavori di ristrutturazione edilizia su parti comuni (detraibili al 50%).

Data la consistenza delle spese sostenute, la detrazione spettante può ammontare a diverse migliaia di euro per ognuno dei 5 anni di fruizione. In molti casi, i condòmini potrebbero non avere una capienza d’imposta tale da assorbire interamente la detrazione. Se a questo si aggiunge che le quote di detrazione non godute nell’anno di riferimento non possono essere rinviate ad anni successivi, si spiega facilmente il motivo per cui potrebbe essere necessario e conveniente il ricorso alla cessione o allo sconto.

Esercitando l’opzione per la cessione del credito è possibile ottenere immediata liquidità a fronte di un credito da recuperare negli anni.

Ovviamente, il cessionario del credito (solitamente istituti bancari) non riconoscerà un importo pari all’intero 110% delle spese sostenute, bensì una cifra che si attesta (in base alla condizioni attualmente praticate dai vari istituti) attorno al 102% o 103%. In molti casi, però, alla cessione del credito si accompagna la richiesta di un finanziamento ponte che consenta di sostenere le spese necessarie ad effettuare i lavori che danno diritto al Superbonus 110%.

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Risulta difficile infatti, soprattutto nei condomìni, che siano tutti nelle condizioni di sostenere spese per diverse decine di migliaia di euro.

In questi casi, ciò che rileva nella contabilità condominiale sono:

  • le somme entrate in virtù del finanziamento ponte;
  • le spese sostenute per il pagamento di ditte esecutrici e tecnici.

Non rileva, invece, la cessione del credito effettuata dai condòmini nei confronti dell’istituto bancario. Sebbene questa, per come sono strutturate tali operazioni, vada in molti casi ad estinguere il debito del condominio nei confronti della banca, non dà luogo ad un movimento finanziario in capo al condominio.

L’altra possibile opzione da esercitare è quella per lo sconto in fattura. Questa è sicuramente la casistica ideale nell’ottica del condominio, con lo sviluppo pratico e contabile di più facile gestione. Infatti, lo sconto in fattura comporta l’effettuazione dei lavori senza alcun esborso di denaro. Il vantaggio per la ditta esecutrice e per i tecnici sta nella possibilità di maturare un credito d’imposta pari al 110% dell’importo che avrebbe normalmente incassato.

Il fatto che non vi siano movimenti in entrata (versamenti dei condomini o finanziamenti) ed in uscita (pagamento nei confronti della ditta), comporta l’assenza di rilevazioni contabili da porre in essere. Dell’intera operazione si darà contezza soltanto nella nota esplicativa della gestione.

©Riproduzione riservata

Dott. Francesco Aquilino

dott.francesco.aquilino@gmail.com http://www.fisconews24.com/

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