E’ valida, se assunta secondo i criteri generali previsti dall’articolo 1123 cod.civ., la delibera sulla ripartizione delle spese legali relative all’azione giudiziaria intrapresa al fine di mettere in sicurezza l’edificio. (Corte di Appello di Messina con la sentenza 416/2020) La vicenda A seguito del crollo parziale del muro di contenimento di una palazzina facente parte…
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