Il decreto legge “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, chiamato comunemente “Dl Aiuti”, ieri è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.
In tutto il testo è composto da 59 articoli e comprende anche una “nuova versione” della cessione del credito.
Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere, in ogni momento, i crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca che cede il credito o con la banca capogruppo.
I clienti professionali privati che acquistano il credito però non possono cederlo a loro volta.
Per tutti gli altri soggetti, resta valida la “vecchia” regola entrata in vigore il 1° maggio, cioè:
– prima cessione libera;
– seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni operanti in Italia).
Restano valide anche le restrizioni alla cessione frazionata.
Ecco il testo:“alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” sono sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”;
2) alla lettera b), le parole: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” sono sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Questo quanto si legge nella bozza del nuovo decreto Aiuti. Si concede dunque alle banche la possibilità di cedere sempre, e non più solo una volta, i crediti ai clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la stessa banca o con la capogruppo.
In questa nuova versione gli istituti di credito potranno «cedere a non retail», ovvero a soggetti qualificati.
Le novità, in buona sostanza, dalla lettura della norma, sono due:
1. le banche, per liberarsi dei crediti fiscali derivanti dai bonus fiscali, non dovranno più aspettare i tre passaggi previsti finora.
2. per gli istituti di credito sarà sempre possibile un ulteriore trasferimento che, però, potrà essere rivolto solo a clienti professionali: ad esempio, altre banche, assicurazioni, fondi pensione e imprese.
In pratica rispetto all’attuale sistema cambierebbe solo il fatto che le banche potranno sin da subito (cioè dal secondo passaggio) cedere i crediti a determinati soggetti, e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese.
Testo Decreto Aiuti in attesa di pubblicazione
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