L’articolo 33 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, intitolato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (GUn.129 del 31-5-2021), vigente dal 1° giugno 2021, dispone all’articolo 33 – norma rubricata:Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana -la espunzione dell’articolo 119, comma 13 ter, del Decreto rilancio.
Ergo, dal primo giorno del corrente mese, non è più valida la seguente disposizione: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Lo “stato legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare, stando alla norma (aggiunta dall’art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020),: “… è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali […]”.
La norma sostitutiva, ora dispone, che gli interventi del superbonus costituiscano sempre opere di manutenzione straordinaria(eccetto i casi di demolizione e ricostruzione) e, in quanto tali, siano realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA per il superbonus, in particolare, andranno attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero sarà attestato che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiederà l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La nuova configurazione procedurale e amministrativa per l’avvio dei lavori in condominio di cui al superbonus, non dovrebbe risentire di alcuna modifica degna di nota.
Sotto altro e diverso profilo, lo stato legittimo dell’immobile non è più una condizione richiesta per dare luogo all’avvio dei lavori, ma tanto non significa che ex post non possa essere oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio competente.
Si rammenta che la Cassazione Penale ritiene che qualsiasi attività edilizia (anche di mera manutenzione ordinaria) attuata su immobile abusivo costituisce prosecuzione di attività illegittima e dunque, di per sé, è illegittima anch’essa. (v. anche recentemente Sent. 27993/2020).
Il tema della presupposta legittimità dell’edificio su cui si interviene non si può dunque espungere, almeno dal punto di vista sostanziale; ed in effetti la nuova stesura del comma 13-ter non lo fa tant’è che chiude affermando che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” .
Il valore della norma, dunque, si apprezza specialmente sul piano delle responsabilità professionali dei tecnici, nella misura in cui costoro non saranno più tenuti a dichiarare e/o asseverare alcunché sul merito dello stato legittimo dell’immobile o delle unità immobiliari interessate dall’intervento
Questi, in particolare, nella qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale – consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 – dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare sulla mera tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere e sugli altri adempimenti conseguenziali, ovvero, al termine dei lavori, che “l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio”.
Il presente contributo è un estratto della seguente opera
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