L’iter di conversione in legge del Decreto semplificazioni (Dl n. 77/2021) ha ulteriormente modificato la disciplina del Superbonus, con una serie di provvedimenti che tendono a rendere ancor più semplice l’applicazione della agevolazione fiscale. È stato, infatti, approvato un mini-pacchetto di misure che modificano in modo significativo il Superbonus.
Il Superbonus subisce l’ennesima “messa a punto” con una serie di emendamenti e dopo un serrato confronto con il Governo.
Viene introdotto, nel decreto Semplificazioni, un primo importante pacchetto di facilitazioni e sburocratizzazione.
Atteso oggi l’approdo in Aula alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021).
La prima norma da segnalare è quella delle deroga delle distanze. E’ stato modificato il comma 3, del suddetto articolo 119. Il nuovo testo prevede che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo anti-sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice civile.
Ciò vuol dire che non ci si dovrà preoccupare degli effetti civilistici di eventuali modifiche: cappotto termico e il cordolo anti-sismico, d’ora in avanti, andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge.
Altra novità interessa i pannelli fotovoltaici: si potranno installare anche nei centri storici. Più precisamente i pannelli potranno essere disposti nelle Zone A che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, purché snaturino il paesaggio.
Introdotto un regime speciale è stato pensato per le agevolazioni prima casa. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi relativi al Superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma “di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita”.
Sanatoria per le violazioni formali. Le violazioni meramente formali che non causano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso, invece, in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
CILA. Eliminato il dubbio interpretativo. Si ammette la presentazione della CILA anche per gli interventi ammissibili al superbonus che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Rimane, invece esclusa, la possibilità di presentare la CILA per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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