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Il General Contractor rimane fuori dal Superbonus 110%. L’agenzia delle Entrate mette i paletti

Il General Contractor rimane fuori dal Superbonus 110%. L’agenzia delle Entrate mette i paletti

Chiarito il rapporto tra contribuente e general contractor per i lavori che rientrano nel superbonus 110%

La mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus. Con risposta ad interpello n° 254 del 15 aprile 2021, dopo il disorientamento interpretativo provocato dal Dre Lombardia,  che aveva spiegato come il compenso del general contratto non poteva essere oggetto di detrazione 110%, finalmente l’Agenzia delle Entrate chiarisce – si spera de finitamente – la questione.

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Nel caso di specie il contribuente ha affidato al General Contractor non solo l’esecuzione di determinati lavori ma anche una serie di servizi correlati quali quello di progettazione, di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, asseverazione,il visto di conformità ed l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.

Ecco in estrema sintesi la risposta dell’ADE:

Il superbonus non è applicabile all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l‘attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento.

Si può invece accedere al superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di “general contractor”, fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).

Nella risposta l’Agenzia parte dalla puntualizzazione contenuta nella circolare n. 30/E/2020, che ha indicato come i compensi eventualmente riconosciuti all’amministratore del condominio per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori non possono essere agevolati, in quanto non caratterizzati da un’immediata correlazione con interventi che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia precisa che lo stesso presupposto risulta applicabile anche per il general contractor: il corrispettivo che gli dovesse essere corrisposto per l’attività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura sarebbe parimenti escluso dall’agevolazione.

Risposta_254_15.04.2021

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A cura della Redazione

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