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Il nuovo e più conveniente Ecobonus

Il nuovo e più conveniente Ecobonus

Il tanto atteso Decreto Rilancio punta sull’Ecobonus, prevedendo un credito di imposta pari al 110%

Dopo diverse settimane di attesa, il Governo ha finalmente pubblicato in Gazzetta, il Decreto Rilancio (ex Decreto Maggio), con il quale ha apportato importanti modifiche alle agevolazioni edilizie previste con l’ultima Finanziaria.

Da diverse settimane si rincorrevano notizie e rumors su una possibile proposta shock,al vaglio del Governo per rilanciare il settore edilizio, finalizzata a migliorare la classe energetica degli immobili a costo zero per i contribuenti.

Le aspettative non sono state deluse!

Con il nuovo ecobonus, sarà possibile, infatti, effettuare lavori di efficientamento energetico, ottenendo un credito di imposta,ai fini delle imposte sui redditi, pari al 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartibile in cinque quote annuali.

Attenzione però: l’accesso alla detrazione fiscale è prevista soltanto allorquando gli interventi  consentano un miglioramento energetico dell’edificio di almeno due classi, “ovvero, se non possibile” il conseguimento della classe energetica più alta da comprovare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Quali sono i lavori che consentono di usufruire della detrazione?

L’art. 119, primo comma, Decreto Rilancio, stabilisce che è possibile beneficiare del bonus esclusivamente nei casi di “lavori strutturali” che incidono su interi edifici e, in particolare:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il tetto massimo di spesa è pari a 60 mila euro “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda. In tali casi il massimale di spesa è pari a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda. Per tali lavori il tetto massimo di spesa è pari a 30 mila euro.

Altra importante e attesa novità, introdotta con il Decreto Rilancio, è la previsione di modalità alternative di utilizzo della detrazione fiscale: sarà, infatti, possibile cedere il credito di imposta alle banche, agli istituti di credito nonché alle imprese che effettuano i lavori (facoltà sino a ora prevista per i soli soggetti incapienti) o optare per lo sconto in fattura,che la precedente Manovra 2020 aveva riservato per i soli interventi eseguiti in condomini.

Rimane chiaramente confermata la possibilità di utilizzare direttamente il credito di imposta in sede di determinazione annuale del reddito complessivo.

L’obiettivo della norma è quello di estendere la platea dei soggetti che intervengono sugli edifici con lavori strutturali, attraverso la previsione di importanti benefici e sconti d’imposta.

 Come ottenere il beneficio?

L’iter per usufruire del nuovo super ecobonus, è sostanzialmente analogo alla procedura prevista per la maggior parte delle agevolazioni fiscali.

La rispondenza dei lavori effettuati agli interventi agevolabili deve essere asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute. Una copia di questa asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA;

E’ previsto, inoltre, un ulteriore adempimento: il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi ai documenti che attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti per usufruire al super bonus del 110%.

©Riproduzione riservata

Avv. Debora Mirarchi

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