Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0803219961 | 3402464960

Come cambia la mediazione con la riforma Cartabia?

Come cambia la mediazione con la riforma Cartabia?

I 24 emendamenti governativi firmati Marta Cartabia, riscrivono il futuro del processo civile con risvolti anche in ambito condominiale.

I 24 emendamenti governativi firmati Marta Cartabia, riscrivono il futuro del processo civile.

L’obiettivo della riforma, in armonia con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello di abbreviare i tempi della giustizia civile assicurando decisioni da parte dell’Autorità giudiziaria più rapide e quindi più incisive.

Tra le principali novità, in questa sede giova richiamare il potenziamento dei sistemi alternativi delle liti, c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution).

In particolar modo la mediazione è lo strumento sul quale la Guardasigilli Cartabia punta di più. La mediazione, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs 28/2010, viene estesa in via obbligatoria, previa conferma delle materie per le quali era già prevista, anche ai contratti di opera, di associazione in partecipazione, di somministrazione e per quanto attiene ai rapporti nelle società di persone, introducendo incentivi di carattere fiscale ed economico in favore delle parti che vi ricorrano con successo.

La mediazione dovrebbe essere volontaria, ma nella prima fase, verrà resa obbligatoria in modo da farne comprendere l’importanza e radicarla nelle abitudini di chi si rivolge alla giustizia civile.

La ricerca di metodi che consentano la soluzione dei conflitti è una delle questioni che da più tempo desta enorme interesse tra i giuristi e non solo. Il conflitto è nato insieme agli esseri umani e ne condiziona le relazioni.

L’Amministratore di Condominio: il primo “Mediatore”. Versione cartacea

In linea generale i conflitti alterano le normali relazioni causandone  l’interruzione o, comunque, rendendole più complesse e difficoltose. Le conseguenze negative si ripercuotono quasi sempre nella sfera emotiva delle persone. Accanto a tali effetti, molto spesso si producono conseguenze negative anche sul piano economico, perché tutte le volte in cui le parti coinvolte in un conflitto sono legate da rapporti contrattuali e non, che comunque interessano la sfera patrimoniale delle stesse, inevitabilmente anche questa ne risente.

Quanto detto sopra assume rilievo quando si parla di controversie tra persone che vivono in uno stesso condominio. Queste persone, che non sono legate tra loro da rapporti di parentela o amicizia, si trovano ad abitare in appartamenti vicini e ad incontrarsi quotidianamente o quasi. Tale vicinanza forzata può comportare l’insorgere di conflitti nel momento in cui non vengono rispettate alcune regole di convivenza civile. Alcune di queste liti difficilmente potranno trovare una soluzione adeguata in un tribunale.

Per questi motivi la mediazione rappresenta uno strumento che consente di risolvere i conflitti con soluzioni soddisfacenti, in tempi rapidi e con costi contenuti.

Quaderno 1: Liti in Condominio aspetti operativi e casi pratici. Formato cartaceo

Tutte le controversie riguardanti il condominio, rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione obbligatoria, rendendo pertanto l’esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

E’ importante capire il ruolo ricoperto dall’amministratore di condominio nell’ambito della mediazione, considerato che il condominio deve essere rappresentato necessariamente dall’amministratore e questi non potrà partecipare alle attività di mediazione senza avere l’autorizzazione dall’assemblea,  perché in tal caso sarebbe sprovvisto del mandato necessario per disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione e, quindi, privo del potere necessario per la soluzione della controversia.

In sostanza, l’amministratore con la delibera autorizzativa riceve, dall’assemblea del condominio che rappresenta, l’avallo a disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla “res” controversa, salva poi la ratifica da parte dell’assemblea in una fase successiva della proposta di mediazione.

Se manca tale delibera, l’amministratore risulta privo dei necessari poteri e, dunque, inidoneo non solo a manifestare la volontà dell’ente, ma anche ad assumere qualsivoglia decisione vincolante per la parte rappresentata a fini conciliativi.

La lettera dell’art. 71-quater, comma 3, disposizioni di attuazione codice civile porta, in definitiva, a concludere che la condizione di procedibilità delle controversie in materia di condominio non possa dirsi realizzata quando, nell’incontro davanti al mediatore, l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con un quorum deliberativo rappresentato, sia in prima che in seconda convocazione, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.

La norma di cui sopra, quindi, si riferisce ad una generica partecipazione dell’amministratore, da intendersi riferita sia all’ipotesi in cui l’amministratore debba aderire ad una mediazione sia all’ipotesi in cui intenda avviare una procedura conciliativa.

Se il condominio viene invitato ad una mediazione, l’Organismo di mediazione o il legale di controparte invierà l’invito a presentarsi e solitamente non essendoci il tempo materiale per convocare l’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.c., ne verrà disposto il rinvio al fine di permettere all’amministratore di convocarla.

Una volta convocata, l’amministratore richiederà la delibera a partecipare alla mediazione e provvederà alla nomina dell’avvocato del condominio scelto dall’assemblea stessa. Avvocato e amministratore parteciperanno all’incontro di mediazione riportando la volontà dell’assemblea.

Se invece il condominio deve avviare una procedura conciliativa, l’amministratore procederà sempre alla convocazione dell’assemblea al fine di richiedere il mandato ad agire. Verrà nominato un avvocato che proporrà la domanda all’Organismo di mediazione e si proseguirà con l’incontro di mediazione con tutto l’iter che ne consegue.

Una volta giunti alla fase decisionale nell’ambito del procedimento di mediazione, si possono verificare due possibili scenari:

  • Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il mediatore redige il verbale al quale verrà allegato il testo dell’accordo stesso e una volta sottoscritto diventerà titolo esecutivo.
  • Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il mediatore ha il compito di formulare una proposta di conciliazione a cui le parti dovranno rispondere per iscritto la loro accettazione o il loro rifiuto entro un termine congruo (di solito 7 giorni). Il comma 5 dell’art. 71 quarterdisp. att. c.c. prevede che, questa proposta conciliativa del mediatore, deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 c.c., con la conseguenza che la sola autorizzazione a partecipare alla mediazione non legittima l’amministratore ad accettare la proposta del mediatore, ma occorrerà una delibera ad hoc.

Si ricorda che a fronte di un’istanza di mediazione nei confronti del condominio, se l’amministratore non informasse di ciò il condominio oppure se una volta informato non dovesse presenziare all’incontro, potrà essere revocato giudizialmente.

©Riproduzione riservata

Dott.ssa Paola Girolami DPL Mediazione & Co.

Via Ruggero di Lauria 12/B - Milano 02/49717642 paola.giro@libero.it http://www.dplmediazione.it

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?