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Il pagamento tramite assegni personali non costituisce una prova dell’anticipazione effettuata dall’amministratore

Il pagamento tramite assegni personali non costituisce una prova dell’anticipazione effettuata dall’amministratore

La mera presentazione dei titoli non è sufficiente a dimostrare che siano stati utilizzati fondi personali per saldare i debiti condominiali.

Gli assegni emessi dall’amministratore tramite il proprio conto corrente, senza la contestuale presentazione, da parte del mandatario, degli estratti conto che dimostrino l’effettivo incasso da parte dei beneficiari (creditori/fornitori del condominio), non possiedono un’autonoma efficacia probatoria nei confronti dell’ente di gestione riguardo alle anticipazioni che il traente sostiene di aver sostenuto nell’interesse della comunità condominiale.

In assenza di tale documentazione, il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista deve essere revocato, poiché non è stato soddisfatto l’onere probatorio normalmente a carico di quest’ultimo, in conformità alle regole del mandato. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Roma nella sentenza numero 9571 del 4 giugno scorso.

La vicenda processuale

Il condominio, contro il quale il precedente amministratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso delle anticipazioni di spesa sostenute durante la sua gestione (circa diciottomila euro), ha presentato al Tribunale di Roma un’opposizione formale al titolo esecutivo, accompagnata da una domanda riconvenzionale. A sostegno della propria difesa, il condominio ha sollevato diverse contestazioni riguardanti l’operato del creditore/opposto.

In primo luogo, l’opponente ha sostenuto che non vi fosse prova che le spese sostenute dall’istante riguardassero opere urgenti o indifferibili, né che fossero state autorizzate o ratificate dall’assemblea, e tantomeno che fossero state rendicontate dall’ex amministratore prima della conclusione del rapporto professionale. In secondo luogo, secondo la posizione dell’ingiunto, il ricorrente non aveva dimostrato adeguatamente che le prestazioni alle quali le anticipazioni si riferivano fossero state effettivamente eseguite, né che i fornitori, presunti debitori, avessero realmente incassato gli assegni su cui si basava la richiesta di rimborso.

Per tali motivi, il condominio ha presentato una domanda riconvenzionale di risarcimento per mala gestio nei confronti dell’amministratore, chiedendo la condanna al pagamento del danno patrimoniale subito, sia per inadempimento contrattuale che per spese non giustificate, per un totale di circa trentottomila euro.

Il creditore/convenuto in riconvenzionale si è costituito nel giudizio di opposizione, insistendo per il rigetto integrale delle eccezioni avversarie. Dopo un tentativo di mediazione delegata dal giudice, che ha avuto esito negativo, e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio con l’assistenza di un revisore contabile, la causa è stata riservata per la decisione.

Osservazioni del Tribunale di Roma

Il giudice ha accolto l’opposizione presentata, limitandosi a esaminare il motivo considerato predominante rispetto a qualsiasi altra contestazione. In merito alla questione in esame, il giudice osserva che si applica in modo chiaro la normativa relativa al contratto di mandato con rappresentanza, che vincola l’amministratore ai condòmini, da cui deriva la seguente distribuzione dell’onere della prova.

L’amministratore/mandatario è tenuto a fornire una prova rigorosa delle spese sostenute (nell’interesse del condominio) con fondi propri, mentre spetta al condominio/mandante dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di mantenere indenne il gestore da eventuali perdite patrimoniali subite nell’esercizio del suo incarico (Cassazione, n. 20137/2017).

Nel caso specifico, l’opposto ha basato la propria richiesta su alcuni assegni emessi dal proprio conto personale e intestati a fornitori dell’ente di gestione. Tuttavia, poiché tali assegni non sono stati accompagnati dalla contestuale presentazione degli estratti conto relativi al medesimo rapporto bancario intestato all’amministratore, non sono risultati sufficienti a dimostrare in modo adeguato l’effettivo incasso da parte dei beneficiari.

Esito della domanda riconvenzionale

Non essendo stata fornita prova completa del credito e, di conseguenza, essendo stato revocato il decreto opposto, la domanda riconvenzionale esaminata è stata accolta dal giudice solo in parte. In particolare, la richiesta economica avanzata dal condominio opponente è stata accolta limitatamente alla mancanza di documentazione giustificativa, come emerso dalla consulenza contabile, per un importo di circa ottomila euro.

Nessun’altra richiesta di risarcimento avanzata dal condominio nei confronti dell’ex amministratore è stata accolta nella sentenza in oggetto, e le spese legali sono state parzialmente compensate.

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Avv. Peter Lewis Geti

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