Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), noto anche come Recovery Plan ed inviato da pochi giorni dal Governo Draghi alla Commissione Europea,prevede ed illustra, tra le riforme (e, più precisamente, tra le riforme orizzontali o di contesto), quella concernente il settore della giustizia.
Volendo focalizzare l’attenzione sulla parte dedicata alle Alternative Dispute Resolution (ADR), è opportuno premettere che, con riferimento alla riforma del processo civile in generale, sono indicate “tre dorsali”, che individuano a loro volta tre ambiti più specifici nei quali si ritiene opportuno intervenire.
Oltre ad effettuare interventi nell’ambito del processo civile per apportarvi le necessarie migliorie e ad effettuare modifiche al processo esecutivo e ai procedimenti speciali, si intende accentuare, appunto, il ricorso ai cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo interventi mirati con riferimento a ciascuno dei tre strumenti ascrivibili a predetta categoria, ovverosia l’arbitrato, la negoziazione assistita e la mediazione (disciplinata, quest’ultima, dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
L’importanza attribuita agli strumenti ADR è ulteriormente evidenziata da una precisazione addotta riguardo alla necessità di apportare migliorie al processo civile, ossia che, solo qualora il processo davanti all’autorità giudiziaria sia efficace, le misure alternative possono davvero funzionare in maniera proficua.
Tra gli obiettivi generali della riforma della giustizia, d’altronde, figura, in primo piano, la centralità del fattore tempo, che viene specificato come riduzione del tempo (e quindi della durata) del giudizio e viene qualificato come “obiettivo fondamentale”, sottolineando come l’efficienza di questo settore possa rappresentare, da un lato, un valore in quanto tale, e, dall’altro, come possa altresì costituire condizione necessaria sia per lo sviluppo economico sia per un corretto funzionamento del mercato.
Quanto agli strumenti ADR, in particolare, nel testo del PNRR si osserva come, proprio nella prospettiva di assicurare una maggiore efficienza della giustizia civile nel suo insieme, sia necessario un incremento del ricorso e dell’utilizzo di tali misure, considerando che esse, in virtù delle loro caratteristiche, consentono notoriamente l’esercizio di una “giustizia preventiva e consensuale”, che, a sua volta, è necessaria al fine di contenere il rischio di un’esplosione del contenzioso giudiziale ed un conseguente ulteriore appesantimento del carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari.
A tale proposito, il testo del Piano indica e definisce tre profili essenziali, ovverosia: gli obiettivi della riforma, le modalità secondo le quali si intende attuare tali obiettivi, e i tempi stimati per l’adozione di strumenti attuativi.
Procedendo per ordine, quanto agli obiettivi, il PNRR ne indica, innanzitutto, uno di carattere generale, riferibile quindi a tutti e tre gli strumenti ADR, e qualificato come “obiettivo principale” della riforma, ovvero sia quello di sostenere una diffusione più ampia di questi metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
In riferimento ai singoli strumenti, in particolare, vengono dunque individuati i seguenti obiettivi:
- ottenere un rafforzamento delle garanzie di imparzialità per quanto riguarda l’arbitrato;
- ampliare l’ambito di applicazione della negoziazione assistita;
- garantire, per quanto concerne l’istituto della mediazione, una migliore e più estesa applicabilità.
Vengono allora illustrate le modalità di attuazione, ossia gli interventi attraverso i quali, a livello pratico, si intende dare concreta realizzazione ai suesposti obiettivi.
Per quanto concerne la mediazione, è opportuno e al contempo interessante osservare come, nel testo del Piano, si affermi espressamente che, a tale ambito, è dedicata una “particolare attenzione”.
Ciò si manifesta attraverso i seguenti interventi, che sono collocabili su tre differenti piani:
- introduzione di incentivi economici e fiscali e anche di misure in favore delle parti al fine di ridurre gli oneri e le spese sostenuti dalle stesse e connessi alla mediazione;
- ampliamento dell’ambito di applicazione della mediazione, verificando se vi sia la possibilità di estendere la portata di tale istituto a settori ulteriori rispetto a quelli rientranti nel suo attuale ambito di operatività;
- rafforzamento del rapporto tra mediazione e giudizio, valorizzando, a titolo esemplificativo, “una più compiuta interrelazione” attraverso uno sviluppo della mediazione delegata dal giudice (definita anche “endoprocessuale”).
Venendo poi agli altri due strumenti ADR, quanto all’arbitrato, l’obiettivo di rafforzare le garanzie di imparzialità dell’arbitro viene perseguito prevedendo uno specifico dovere di disclosure nonché la possibilità che sia conferito agli arbitri il potere di adottare provvedimenti di natura cautelare.
Quanto alla negoziazione assistita, invece, si tratta di colmare alcune lacune caratterizzanti l’attuale disciplina dell’istituto, come ad esempio quella in materia di famiglia, per cui vi è la possibilità di ricorrere a tale strumento solo in caso di separazione o di divorzio, ma non in caso di crisi della famiglia non matrimoniale.
A completamento, infine, per quanto riguarda i tempi di attuazione della riforma, questi paiono piuttosto stretti, in quanto il testo del Piano prevede che le leggi delega possano essere adottate già entro la fine dell’anno in corso, mentre, entro la fine dell’anno 2022, potrebbero essere adottati i decreti attuativi. Ulteriori strumenti attuativi, inoltre, potrebbero arrivare entro la fine del 2023.
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