Il Tribunale di Catania, con la sentenza numero 2038 del 24 aprile 2024, ha stabilito un principio di grande importanza pratica nel contesto condominiale, dato che le aule di giustizia sono sovraccariche di contenziosi derivanti dalle azioni legali intentate dagli appaltatori per il recupero di crediti non completamente riscossi dai condomini.
La questione della corretta instaurazione del successivo procedimento esecutivo e della notifica degli atti preliminari è ben nota agli operatori del settore, i quali possono trarre utili spunti di approfondimento dalla pronuncia in esame.
Il principio di diritto stabilito dal giudice etneo afferma che il precetto è nullo se, dopo la notifica del decreto ingiuntivo all’amministratore condominiale, viene emesso nei confronti dei condòmini che hanno avuto conoscenza del titolo esecutivo solo in sede assembleare. In ambito condominiale, quando il creditore intende far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto (a cui il titolo non è stato notificato), non si applica il secondo comma dell’articolo 654 del codice di procedura civile, che prevede che per l’esecuzione non sia necessaria una nuova notifica del monitorio e del provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà.
Al contrario, ogni condòmino, come soggetto passivo della procedura esecutiva, ha il diritto di essere informato sulla natura del titolo in base al quale si intende procedere contro di lui.
La vicenda processuale ha visto due condòmini opporsi a due distinti atti di precetto notificati dalla ditta appaltatrice, basati sul decreto ingiuntivo numero 3153/2013 emesso dal Tribunale di Catania, che aveva condannato il condominio al pagamento dei lavori commissionati e non completamente saldati. Gli opponenti hanno lamentato, oltre alla mancata consegna e collaudo delle opere, l’assenza della notifica del decreto ingiuntivo nei loro confronti. Questa mancanza, secondo la loro difesa, ha compromesso il loro diritto di conoscere la natura del titolo che giustificava l’esecuzione forzata e li ha messi in difficoltà nel decidere se adempiere spontaneamente.
Pertanto, i precetti dovevano essere dichiarati nulli per la mancanza della preventiva notifica del titolo esecutivo. L’opponente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, sostenendo che la ratifica della costituzione dell’amministratore nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata approvata dall’assemblea condominiale, inclusi gli stessi opponenti, i quali avevano avuto piena conoscenza della natura e dell’ammontare del credito.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione preliminare degli opponenti riguardo all’inesistenza della notifica del titolo, ha dichiarato nulli i precetti, richiamando un recente orientamento di legittimità. Secondo tale orientamento, il condòmino minacciato di esecuzione forzata deve essere informato dell’esistenza e del contenuto di una pretesa sostanziale diretta nei suoi confronti, per poter decidere se adempiere o contestare (Corte di cassazione, ordinanza numero 20590/2022). La notifica personale del titolo esecutivo al singolo condòmino non può essere sostituita dalla notifica all’amministratore o dalla conoscenza acquisita in altro modo.
Il Tribunale ha quindi confermato che, quando il titolo esecutivo è stato emesso nei confronti dell’ente condominiale, il creditore insoddisfatto deve notificare al singolo condòmino non solo il precetto, ma anche il titolo giudiziale ottenuto contro il condominio (Corte di cassazione, ordinanza numero 8150/2017).
Queste considerazioni hanno portato alla dichiarazione di nullità dei precetti per la mancata notifica del titolo e alla condanna dell’opponente al rimborso delle spese legali in favore delle controparti.
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