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Il punto sulle proroghe al Superbonus 110%. Cosa potrebbe cambiare alla luce del PNRR e del DL 59/2021?

Il punto sulle proroghe al Superbonus 110%. Cosa potrebbe cambiare alla luce del PNRR e del DL 59/2021?

Nel limbo delle sistematiche modifiche, integrazioni e sostituzioni, ci troviamo intrecciati in svariate criticità tra norme farragginose e spesso difficili da interpretare.

  • Il nuovo calendario proroghe del Superbonus 110%
  • PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”
  • Decreto Legge n.59 del 06/05/2021

Le novità introdotte dal Decreto Legge n.59 del 06/05/2021

Rubricato “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” entrato in vigore il 7/05/2021, giorno successivo alla pubblicazione in G.U., dispone, legandosi ai principi del PNRR, proroghe differenziate in relazione ai beneficiari ed allo stato d’avanzamento lavori, ponendo limitazioni e dettami specifici.

Si legge al c.8 dell’art.1 l’ormai consueto assoggettamento alle procedure di notifica di cui all’art.180 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’U.E., in termini pratici gli introdotti differimenti non si considerano vigenti se non approvati da parte del Consiglio dell’Unione Europea, subordine analogo alle introduzioni apportate dalla Legge di Bilancio 2021, che nell’estendere l’arco temporale, non ha ottenuto, ad oggi, alcuna efficacia.

Non è tutto, difatti il decreto dalla lettura del c.5 art.1 fa emergere l’ulteriore condizione circa la concretizzazione delle estensioni in termini di scadenza del Superbonus 110% a successivi provvedimenti legislativi preponenti monitoraggio da parte del MEF elaborato sulla scorta dei dati  trimestrali comunicati dall’ENEA.

Oltremodo viene, anche, previsto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, sia emanato apposito Decreto del MEF nel quale andranno indicati gli obiettivi stabiliti sulla base del cronoprogramma finanziario, nel rispetto, ovvio, degli impegni assunti nei contenuti del PNRR con la Commissione UE circa l’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari.

Scavallate le superiori condizioni, in effetti come interviene il Decreto 59/2021 nel testo dell’art.119 della L.77/2020?

Modificato un comma dell’articolo 119, nello specifico il c.3-bis riguardante gli interventi realizzati dagli IACP e dagli enti aventi medesimi scopi se sotto forma di società, nonché in possesso dei requisiti in materia di “in house providing” relativamente alle opere realizzate su immobili propri o gestiti per conto dei comuni, destinati ad edilizia residenziale pubblica, previsto l’allungamento dell’attuale scadenza al 30/06/2022 di mesi dodici, sino alla data del 30/06/2023.

Interamente sostituito il c.8-bis per prevedere, ora, differenziazioni circa la scadenza per la fruizione dell’incentivo potenziato nella misura del 110% adeguando le nuove disposizioni in relazione al beneficiario, difatti:

  • per gli interventi realizzati dalle persone fisiche che alla data del 30/06/2022 abbiano ultimato almeno il 60% delle opere complessive, sarà possibile fruire dell’agevolazione fino al 31/12/2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, è ammesso il beneficio fiscale del 110% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022;
  • per gli interventi effettuati dagli I.A.C.P. e dagli enti prima citati, laddove al 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, sarà consentito godere dell’incentivo anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023.

 

Il PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: un lieve disallineamento con i contenuti del D.L.59/2021

Premettendo lo stanziamento dei fondi dedicati al Superbonus 110%, e parliamo di una somma che oltrepassa i 18 miliardi, non si rileva un perfetto allineamento tra i termini previsti dal D.L.59/2021 e le previsioni di cui al testo definitivo del PNRR, considerata la diversità tra le date, difatti per le opere realizzate dagli I.A.C.P. e dagli enti ad essi assimilati è prevista data ultima al 30/06/2023 se effettuato il 60% dell’intervento complessivo, contrariamente il decreto prevede la data del 31/12/2023, congrua, invece, è la scadenza al 31/12/2022 per i condomini.

Va rilevato il medesimo PNRR non preveda alcun differimento circa gli interventi realizzati dalle persone fisiche, in disattinenza, indi, al contenuto del D.L.59/2021.

In sintesi, raffrontando le modifiche introdotte dal D.L.59/2021, come riassunte al precedente paragrafo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dispone nella sezione M2C3.2 “Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica”, l’estensione temporale che segue:

  • per gli istituti autonomi case popolari, se effettuato almeno il 60% degli interventi complessivi entro l’anno 2022, si potranno ultimare le opere al 30/06/2023;
  • per i condomini, se completo il 60% dei lavori entro la data del 30/06/2022, si potranno ultimare i lavori entro il 31/12/2022.

L’argomento che, invece, si riscontra in entrambi i provvedimenti,  ritenuto importante in materia di applicabilità ed operatività nelle procedure Superbonus 110%, inerisce la semplificazione in edilizia come più tecnicamente riferita alla doppia regolarità per gli immobili dal punto di vista urbanistico e catastale, aspetto in relazione al quale è, soprattutto, il mondo dei professionisti ad attendere venga snellito e chiarificato.

Va osservato come entrambi i provvedimenti non attengano, lasciandolo immutato, il disposto di cui agli articoli 119 e 121 della L.77/2020 in relazione alla detrazione in cinque anni con possibilità di optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, così come il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e la suddivisione tra le tipologie degli interventi di efficientamento energetico, di recupero del patrimonio edilizio esistente ed adozione di misure antisismiche, come suddivisi e catalogati tra interventi “trainanti” ed interventi “trainati”, nulla muta anche in seno al rispetto “assoluto” dei requisiti tecnici ed alla condizionante inerente il miglioramento di due classi energetiche del manufatto edilizio o, laddove si abbia una classe alta, il conseguimento della migliore.

Specificatamente il piano prevede mantenere l’agevolazione potenziata nella misura del 110% per gli interventi disciplinati nei superiori disposti, artt.119 e 121 del Decreto Rilancio, mentre prevede omogeneizzare tutti gli altri bonus fiscali, attualmente posti nelle percentuali variabili dal 50 all’85, ammettendo una sola aliquota del 75%.

In ampliamento alle previsioni del piano emergono ulteriori altre “innovazioni” attinenti specifici aspetti, tra i quali la proposta circa la formazione di un portale unico nel quale professionisti e contribuenti abbiano modo di effettuare l’invio delle comunicazioni, a riferimento delle prestazioni professionali vi è l’approvazione di formulari dedicati, viene trattata anche l’ipotesi nell’estendere il Superbonus ai mono-proprietari, ed in particolare subordinare la realizzazione del cappotto termico alla diagnostica circa la resistenza delle strutture, colmato anche il vuoto circa la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in seno al quale si tende ad applicare il Superbonus, in ultimo è prevista l’istituzione, presso il MISE, di un Osservatorio consultivo sull’agevolazione del 110%.

Volendo fare delle considerazioni sulla materia attinente la fruizione del Superbonus 110% non vi è sorpresa se, nel limbo di sistematiche modifiche, integrazioni e sostituzioni dei contenuti della norma che ne ammette il beneficio, ci si trovi intrecciati in svariate criticità per le quali è doveroso il superamento, visto e considerato che la “nuova” disciplina in materia di agevolazioni fiscali ha, sta e contribuirà al rinnovo del patrimonio edilizio esistente nel territorio dello Stato.

©Riproduzione riservata

Geom. Donatella Salamita

Via Vittorio Emanuele Orlando n.10 - 98040 Venetico (Messina) immobil2011@tiscali.it

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