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Il rapporto tra conto corrente condominiale e registro di contabilità: alcune considerazioni

Il rapporto tra conto corrente condominiale e registro di contabilità: alcune considerazioni

Conto corrente bancario e registro di contabilità: alcuni consigli pratici sulla corretta gestione.

La riforma ha previsto la necessità che ogni condominio sia intestatario di un conto corrente, postale o bancario. Se il condominio è già dotato di un conto corrente, l’amministratore dovrà continuare ad utilizzarlo; se, invece, ne è sprovvisto, il mandatario dovrà provvedere alla sua apertura.

L’utilizzo del conto corrente deve avvenire in modo esclusivo: devono transitarvi tutte le somme in entrata ed in uscita. Significa, ad esempio, che è fatto divieto all’amministratore di riscuotere una somma da un condomino a titolo di pagamento delle quote condominiali ed utilizzare immediatamente quel denaro per pagare un fornitore titolare di un credito nei confronti del condominio.

Inoltre il conto corrente condominiale deve essere specifico: significa che l’amministratore ha l’obbligo di attivare ed utilizzare un conto corrente per ciascuno dei condominii da lui amministrati. È evidente qui la finalità di evitare indebite commistioni tra le provviste proprie di ciascun ente di gestione. Del resto, all’art. 1129, co. 12, n. 4), c.c. figura espressamente tra le gravi irregolarità dell’amministratore “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini(i).”.

La mancata apertura od il mancato utilizzo del conto corrente specifico intestato al condominio costituisce una grave irregolarità dell’amministratore. Premesso che la revoca dell’amministratore ad opera dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento e senza la necessità di una giusta causa, in caso di grave irregolarità ciascun condomino è legittimato a rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo la revoca giudiziale del mandatario. L’ipotesi di grave irregolarità in esame presenta una peculiarità: infatti prima di potersi rivolgere al giudice è necessario aver esperito senza successo un tentativo di revoca assembleare.

Di particolare importanza è il rapporto tra conto corrente bancario e registro di contabilità.

Quest’ultimo registro consiste in un libro cassa, nel quale l’amministratore deve annotare in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata ed in uscita; la registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni da quello dell’effettuazione del movimento; è possibile la tenuta con modalità informatizzate.

A mente di quanto detto circa l’obbligo di utilizzo esclusivo dello specifico conto corrente condominiale (l’amministratore deve fare transitare ogni somma in entrata ed in uscita sul conto corrente intestato al condominio) e considerata la natura del registro di contabilità (elenco in ordine cronologico di tutti i movimenti in entrata ed in uscita), ne deriva logicamente che tra estratto conto bancario e registro di contabilità debba sussistere un rapporto di perfetta coerenza.

La verifica della sussistenza o meno di tale armonia contabile rientra nelle possibilità del singolo proprietario, poiché egli ha diritto di accedere ai due documenti: quanto all’estratto conto bancario, ciascun condomino ha il diritto, rivolgendosi all’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica del conto corrente; quanto al registro di contabilità, si tratta di uno dei documenti che compongono il rendiconto condominiale, pertanto deve essere trasmesso ai condomini. Emerge qui con chiarezza l’intento del legislatore della riforma: garantire la piena e completa verificabilità dell’operato contabile dell’amministratore da parte dei condomini.

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Avv. Andrea Marostica

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