Sempre più spesso si parla dell’ipotesi del rendiconto redatto secondo un criterio misto, ovvero, sia per cassa che per competenza. Ma, esattamente, quando possiamo parlare di corretta applicazione del criterio misto e cosa si intende effettivamente?
Il fascicolo di rendicontazione si compone di diversi elaborati, di sintesi e di epilogo.
Il conto flussi delle entrate e delle uscite di incidenza sulla cassa contabile, va redatto necessariamente secondo il criterio della cassa.
Il conto economico, come il bilancio c.d. verticale, è informato al criterio della competenza o, meglio, a quello dell’inerenza assoluta, ovvero, al criterio della relatività dell’obbligazione propter rem.
La situazione patrimoniale, invece, consta di un documento di sintesi che, rappresentando i saldi dei mastri di partita doppia, non può che dirsi redatto secondo il criterio della competenza.
Da ultimo, il registro di contabilità è compilato secondo il criterio della cassa.
Pertanto, si può certamente discorrere di criterio misto laddove si intenda indicare la composizione articolata del fascicolo di rendicontazione e come questo comprenda elaborati redatti con criteri diversi.
Non è consentito, invece, compilare il medesimo elaborato con un criterio misto: il conto economico (o bilancio verticale), ad esempio, non può valorizzare i costi per competenza e i ricavi per cassa o viceversa. Una tale scelta, infatti, sarebbe assolutamente arbitraria ed in contrasto con le norme di tecnica contabile di riferimento.
Il rendiconto e la revisione condominiale. Statuto concettuale e metodologico. 2° Edizione
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