Le proposte italiane per la ripresa contenute nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è valutato con favore da parte dell’Unione europea.
Il PNRR delinea non solo progetti di investimento, ma anche riforme che si intendono adottare per modernizzare il Paese, stanziando complessivi 68,6 miliardi per la sua realizzazione.
Oltre un terzo di tale importo (esattamente il 37,5%, per complessivi 13,81 miliardi) è destinato alla «Missione: Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica», che comprende l’ambito di intervento «Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici».
Il PNRR si sviluppa, quindi, in forte continuità con il Decreto Rilancio e la Manovra di bilancio 2020 (per l’anno 2021), confermando l’estensione dell’orizzonte temporale degli interventi di efficientamento sismico ed energetico al 2022 (Vd. Infra).
Lo scorso 18 giugno il Consiglio dell’Unione europea ha adottato 27 raccomandazioni sui programmi di stabilità e convergenza nazionali, pur rilevando che gli stessi «rispecchiano il mantenimento della clausola di salvaguardia generale e affrontano gli orientamenti di bilancio degli Stati membri in termini qualitativi».
Ne è conseguita la «Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia» della Commissione (COM(2021) 344 final; 2021/0168(NLE); – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0344&from=EN) che sarà approvata il prossimo 13 luglio in occasione del Consiglio dell’Unione europea (Economia e Finanza).
L’Italia persuade e convince l’Europa della correttezza della manovra, che – come detto – dedica proprio alla transizione ecologica (e, quindi, al Superbonus) la destinazione del 37,5% della dotazione economica del Piano, non limitata esclusivamente al miglioramento degli edifici privati, ma anche di comuni, scuole, edifici giudiziari, alberghi, musei, cinema e teatri.
Numerosi sono gli obiettivi secondari che vengono raggiunti:
- aumentare la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas
- promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili
- sostenere le energie rinnovabili per le comunità energetiche e gli auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente
- sviluppare la produzione offshore di energia elettrica e le reti intelligenti
- facilitare l’autorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e l’aggiudicazione delle concessioni idroelettriche
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti, tramite investimenti nella mobilità urbana sostenibile, compresa la mobilità elettrica
- adattamento ai cambiamenti climatici
- miglioramento della resilienza sismica e la qualità delle infrastrutture
Il Superbonus non costituisce, quindi, solo l’occasione per “fare dei lavori gratis”, ma l’opportunità di aumentare l’efficienza energetica degli edifici, contribuire alla decarbonizzazione dell’attività economica, intervenire per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, virare verso un uso più efficiente delle risorse idriche, puntare alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, in attuazione del “Green Deal” europeo, il patto per raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050.
I tempi dell’intervento.
Il Superbonus, incardinato nell’ambito del PNRR, rappresenta un piccolo passo verso l’efficientamento, in un progetto che non può che avere breve durata.
Attenzione. Non si intende con questo sostenere che il Superbonus e, in particolare, la possibilità di cedere i crediti fiscali non possa o non debba divenire un meccanismo strutturale e, quindi stabilizzato. Al contrario, questa esperienza deve necessariamente divenire lo stimolo per un generale ripensamento del sistema degli incentivi fiscali, anche alla luce dell’applicatore del moltiplicatore keynesiano alla moneta fiscale generata.
Tornando alla questione della validità temporale della misura, giova porre l’attenzione su due questioni rilevanti.
In primo luogo, rimettere alla determinazione annuale del Parlamento la possibilità di estendere il meccanismo della cessione dei crediti, nonché la determinazione delle aliquote ingenera una grave situazione di indeterminatezza.
Tale circostanza è sotto gli occhi di tutti, posto che viene vissuta ogni anno allorquando il Parlamento è chiamato, in sede di approvazione della Manovra di bilancio, a verificare la capacità del sistema di sostenere detrazioni (decennali) nella misura del 50% (per le ristrutturazioni, in luogo del 36%) e altre forme di incentivo fiscale (Bonus verde, Bonus idrico…). Serve un piano strutturale che stabilizzi gli incentivi e la loro misura per un periodo di tempo determinato, assicurandone la detraibilità (ed eventualmente la cedibilità).
In secondo luogo, e in diretta connessione con quanto appena sostenuto, la necessità di una stabilizzazione pluriennale degli incentivi fiscali è necessariamente connessa alle complessità procedurali di gestione dei benefici fiscali, tali da necessitare di molto tempo sia per la progettazione che per le verifiche preliminari (es. quella di stato legittimo).
Il Superbonus, ad oggi, assicura tale certezza, avendo previsto termini definiti di medio periodo per il sostenimento della spesa e la connessa gestione fiscale.
L’articolo 119, comma 1 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede, infatti, l’applicazione dell’aliquota del 110% per alcune tipologie di interventi (c.d. Trainanti e Trainati, come noto) le cui spese sono state sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Tale data (30/06/2022) rappresenta il termine ultimo perché le spese sostenute possano essere ammesse al beneficio fiscale, che sarà gestito entro l’anno 2026.
Sono, tuttavia, previste alcune deroghe:
- 31 dicembre 2022
- Per gli interventi eseguiti dai Condomini
- Per gli interventi eseguiti dalle Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, che al 30 giugno 2022 abbiano eseguito almeno il 60% dei lavori
- 30 giugno 2023
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- 31 dicembre 2023
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che al 30 giugno abbiano eseguito almeno il 60% dei lavori
I tempi sono stretti, anche in considerazione della circostanza secondo la quale – con il Decreto Semplificazioni – non è più necessaria la verifica dello stato legittimo, risolvendo così le lungaggini connesse agli accessi agli atti (che hanno sovraccaricato i Comuni di richieste non facilmente evadibili in periodo pandemico) e alla verifica dello stato di fatto degli immobili, con la connessa necessità di valutare la fattibilità dell’intervento alla luce della concreta possibilità di sanare gli abusi eventualmente rilevati.
Tuttavia, nel corso di un anno (e mezzo) è senz’altro possibile approvare, progettare e realizzare gli interventi di efficientamento energetico e sismico previsti per accedere al beneficio fiscale del Superbonus, nonostante le più recenti criticità riscontrate in relazione alla (dichiarata) difficoltà di approvvigionamento (costi maggiorati e lunghi tempi di consegna) e al sovraccarico di lavoro per i tecnici (e le imprese esecutrici).
©Riproduzione riservata
Lascia un commento