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Il taglio degli alberi nel giardino condominiale non può compromettere l’estetica dell’edificio

Il taglio degli alberi nel giardino condominiale non può compromettere l’estetica dell’edificio

Tale intervento può essere deciso dall'assemblea per motivi di sicurezza o per ottimizzare l'uso degli spazi comuni.

Il singolo proprietario non ha il potere di procedere in autonomia al taglio di alberi ubicati all’interno del cortile quando l’operazione possa compromettere il decoro architettonico dell’intero edificio, non costituendo, in tal caso, l’iniziativa assunta, una legittima espressione del diritto all’uso più intenso della cosa comune, che l’articolo 1102 del codice civile riconosce ad ogni condòmino.

La competenza a disporre attività di questo tipo è, al contrario, devoluta all’assemblea dei condòmini, che può provvedere in tal senso con apposita delibera adottata secondo l’articolo 1120 del codice civile, quando il taglio degli alberi comporti un uso più comodo o un miglioramento nel godimento del bene comune, ovvero sia giustificato da superiori esigenze di sicurezza e di eliminazione di potenziali fattori di rischio per la collettività.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nell’ordinanza numero 15573 del 04 giugno 2024, in parziale accoglimento del ricorso proposto da una condòmina avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari numero 227 del 09 giugno 2017.

La vicenda processuale

In particolare, la corte distrettuale, per quanto di nostro interesse in questa sede, confermando la decisione del giudice di primo grado sul punto, aveva respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata da parte appellante, per effetto del taglio di due alberi posti all’interno della porzione di cortile condominiale destinata a giardino.

La Corte d’appello, aveva, infatti, ritenuto tale attività, realizzata in autonomia dall’appellata, come legittimo esercizio del diritto all’uso più intenso della cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.

Per la cassazione di tale decisione, ha proposto ricorso la parte soccombente.

Le ragioni della ricorrente

Omettendo per ragioni di sintesi l’analisi delle censure mosse alla sentenza della corte distrettuale non strettamente afferenti al nostro focus, la ricorrente ha contestato la decisione di secondo grado (anche) nella parte in cui, ritenendo possibile per il singolo condòmino procedere al taglio di alberi del giardino condominiale sulla base del disposto dell’articolo 1102 del codice civile, ha omesso di valutare l’attività posta in essere in relazione alle finalità concrete perseguite dall’agente.

Sottolinea, infatti, la ricorrente che la controparte, lungi dall’esercitare una legittima facoltà all’uso più intenso della cosa comune, aveva inteso, invece, alterarne la destinazione originaria ad area verde per destinarla a proprio parcheggio privato, con ciò integrando un’innovazione vietata, in quanto lesiva del decoro architettonico dello stabile, deturpato dall’abbattimento di alberi che contribuivano in maniera essenziale a rendere più gradevole l’aspetto estetico del fabbricato.

La decisione della Corte di cassazione

La Suprema corte ha accolto la doglianza ed ha ricordato come, a fronte della denunciata compromissione del decoro architettonico, l’utilizzo della cosa comune da parte del singolo può giustificarsi solo se esercitato entro i limiti sanciti dall’ultimo comma dell’articolo 1120 del codice civile.

Nel caso di specie, tale rapporto di continenza non era riscontrabile ad avviso della Corte, con la conseguenza che solo l’assemblea dei condòmini avrebbe potuto disporre un intervento simile, a condizione che ciò fosse avvenuto per ragioni di sicurezza, per eliminare fattori di rischio e/o di pericolo per la collettività (Cass. 6136/2023), ovvero per garantire, nell’interesse dell’intera compagine condominiale, un uso più comodo, o un maggior rendimento del cortile, a seguito del taglio degli alberi (Cass. 23937 /2012).

Il vincolo del decoro architettonico

Il taglio degli alberi nel giardino condominiale non può compromettere l’estetica dell’edificio.

In ogni caso, però, ricorda la Corte di cassazione, neppure l’organo assembleare avrebbe potuto superare il limite invalicabile del (rispetto del) decoro architettonico che, insieme alla sicurezza, alla stabilità del fabbricato, ed al divieto di sottrarre all’uso anche di un solo condòmino del godimento di beni (o parti di beni) comuni, presiedono, quali garanzie indefettibili, al corretto espletamento di tutte le attività poste in essere all’interno delle aree comuni.

Ricorso parzialmente accolto, dunque, sentenza d’appello cassata sul punto censurato e rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

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