Il superamento delle barriere architettoniche è uno dei requisiti prestazionali richiesti da qualsiasi tipo di edificio (pubblico, privato, antico o contemporaneo). Tuttavia, adeguare gli edifici preesistenti, antichi o di pregio storico-artistico, significa attenersi a particolari prescrizioni al fine non solo di tutelare il valore estetico dell’immobile ma anche non superare limiti di ordine tecnico e statico.
Il caso di specie
L’assemblea condominiale aveva approvato l’installazione di un ascensore nella chiostrina interna del proprio edificio condominiale al fine di garantire l’accessibilità alla propria abitazione ad una coppia di condòmini affetti da gravi patologie invalidanti. Come correttamente previsto dall’art. 21, co. 4 del decreto legislativo n. 42/2004, il progetto era stato trasmesso alla competente Soprintendenza al fine di ottenere la relativa autorizzazione, essendo l’edificio soggetto a vincolo culturale.
La Soprintendenza comunicava il proprio parere negativo circa l’installazione dell’ascensore ritenendolo eccessivamente ingombrante e non rispettoso del contesto architettonico preesistente. I condomini interessati avevano, pertanto, deciso di ricorrere al TAR poiché erano decorsi più di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, come previsto dalla normativa speciale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
La decisione
L’art. 5 della Legge n. 13/1989 prevede che la competente soprintendenza, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, debba provvedere, anche impartendo prescrizioni, ove necessario. In caso di mancata pronuncia entro tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5 che stabiliscono l’equiparazione del silenzio all’assenso.
Nel caso in questione, si applica la previsione di cui al Codice dei beni culturali, a mente del quale, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, la Soprintendenza competente per territorio deve pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni. Il decorso di tale termine equivale a parere di assenso.
Nella propria argomentazione, il TAR Lazio ha ricordato che la normativa richiama espressamente la formazione di un titolo autorizzatorio per silentium una volta decorso il termine (ovvero nel caso di specie, quello di 120 giorni), valorizzando la circostanza secondo la quale si tratti di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati ancorché soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico.
La questione giuridica
La questione sottoposta all’attenzione del TAR Lazio pone i riflettori sul bilanciamento degli interessi contrastanti e la difficile valutazione da compiere che viene rimessa – fin troppo spesso – all’opera della magistratura, a fronte dei ritardi e dei silenzi (spesso ingiustificati) della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in esame, gli interessi contrastanti che devono essere bilanciati sono:
- l’esigenza di abbattimento delle barriere architettoniche, espressione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.
- la tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico, espressione dell’estensione degli interessi statuali di cui all’art. 9 Cost.
La questione diventa particolarmente delicata, in quanto è necessario contemperare due esigenze fortemente contrapposte, l’una di evoluzione (attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche) e l’altra di conservazione (immobile e immutata) del bene oggetto della tutela.
La vicenda definita dal TAR Lazio, di fatto, non fornisce alcuna valida soluzione a detto bilanciamento, posto che la Pubblica Amministrazione competente aveva “semplicemente” omesso ovvero tardato la propria risposta entro il termine prescritto per legge, comportando l’applicazione delle conseguenze di legge (silenzio-assenso). Quanto, ci si domanda, il ritardo della Pubblica Amministrazione sia ascrivibile alla precisa volontà di non assumere alcun provvedimento che, a prescindere dall’ipotetico esito, sarebbe stato potenzialmente impugnato per la lesione dell’uno ovvero dell’altro interesse?
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