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Illegittimo il precetto nei confronti dei condomini virtuosi

Illegittimo il precetto nei confronti dei condomini virtuosi

Valido il titolo nei confronti dell’ente di gestione per agire contro i singoli, ma non può si procedere senza dimostrare di aver esperito tutte le procedure sugli inadempienti. (Trib. Roma 14 febbraio 2020, n. 3270)

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO Beneficio di escussione

 

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 63 disp. att. c.c.

 

IL CASO Con atto di citazione in opposizione a precetto, Tizio (condomino) proponeva opposizione avverso l’atto di precetto a lui notificato dalla società beta sulla scorta del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. In particolare, l’attore eccepiva l’adempimento dell’obbligazione pro quota quale condomino.
LA QUESTIONE È legittimo il diritto della società creditrice del condominio, che agisce intimando precetto al singolo condomino risultato adempiente, se prima non prova di aver esperito le azioni necessarie a recuperare il proprio credito agendo nei confronti dei condomini morosi?
LA SOLUZIONE Come è noto, il disposto dell’art. 63, co. II disp. att. c.c. sancisce un beneficium excussionis a favore dei condomini in regola coi pagamenti degli oneri condominiali. Detto ciò, secondo il giudice adito, nella vicenda in esame, l’attore aveva fornito valida prova della misura della propria quota condominiale, allegando il piano di riparto approvato dall’assemblea sulla base della tabella millesimale del condominio, ed aveva dimostrato di non essere moroso rispetto ad essa, documentando i pagamenti effettuati. Dal suo canto la società opposta aveva mancato di documentare di aver escusso infruttuosamente il patrimonio dei condomini morosi nel rispetto dell’art. 63 disp.att. c.c. come novellato. In particolare, non vi era prova della società procedente di aver intrapreso infruttuosamente tutte le procedure esecutive ( mobiliari, immobiliari e presso terzi) in danno dei condomini morosi prima di minacciare di aggredire il patrimonio dell’opponente (Tribunale di Monza, 27 aprile 2016). Conseguentemente, in assenza di prova sufficiente circa il rispetto del criterio di sussidiarietà dettato dall’art. 63 disp. att., la società opposta non aveva diritto di agire in esecuzione forzata in danno della condomino (Cass., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12175). Per i motivi esposti, è stata dichiarata l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società nei confronti del condomino sulla scorta del decreto ingiuntivo.

Trib. Roma 14 febbraio 2020, n. 3270

 

©Riproduzione riservata

Avv. Maurizio Tarantino

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