La Regione Lombardia approva nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa.
Impianti alimentati da biomassa legnosa.
La combustione della biomassa legnosa ha il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali, ma produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria, soprattutto quando la combustione avviene con biomassa non idonea e in impianti obsoleti, privi delle caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le emissioni e non regolarmente manutenuti.
Premesso ciò, da quanto appreso dal documento in esame (valido solo per la Regione Lombardia) il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termo cucine e cucine economiche).
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Invece, sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
- a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
- b) utilizzati per: alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8; alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale; manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc. Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell’art. 674 c.p.
I compiti dell’amministratore di condominio.
La delibera ragionale (art. 22) attribuisce all’amministratore un ruolo di particolare importanza. Difatti, il professionista, in caso di impianto centralizzato:
- È responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile.
- È tenuto a trasmettere all’autorità competente la sua nomina di amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione.
- Alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra,le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.
- Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di amministratore di condominio devono essere trasmesse all’Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di amministratore di condominio. Quest’obbligo sussiste anche nel caso in cui l’amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell’impianto termico: in tal caso l’Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile.
- Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l’amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all’inserimento delle informazioni.
- La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli amministratori, è passibile di sanzione prevista dall’art. 27, comma 1bis della L.R.24/06 e ss.mm.ii.
- In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all’allegato 8 al decreto regionale n.8224 del 16.06.2021ess.mm.ii.
- Qualora il contratto di amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l’amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.
In conclusione, la Regione Lombardia attribuisce una serie di incombenze all’amministratore sia in caso di responsabile dell’impianto che nel caso in cui nomini un terzo. La particolarità del provvedimento regionale è quello di avere tutte le informazioni legate al professionista: nomina, revoca, dimissioni e rinnovo dell’incarico. In caso di inottemperanza alle prescrizioni innanzi esposte (comunicazioni al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici), il professionista è soggetto a sanzioni.
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