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Impugnazione di delibera condominiale: il contenuto della mediazione deve essere preciso e la parte deve essere presente personalmente

Impugnazione di delibera condominiale: il contenuto della mediazione deve essere preciso e la parte deve essere presente personalmente

<em>L’occasione per ricordare alcuni caratteri di validità del procedimento di mediazione è fornita dalla sentenza n. 6264 del 17 aprile 2020 pronunciata dal Tribunale di Roma</em>

Prima di impugnare una delibera assunta dall’assemblea del Condominio è necessario l’esperimento della mediazione ai sensi dell’art. 5d.lgs. n. 28/2010, con cui si prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio (ma non solo) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel senso che se non viene proposta prima la mediazione il giudizio non può essere concluso.

Non importa che la mediazione non raggiunga un esito risolutivo della controversia, ai fini della proposizione del giudizio è sufficiente anche la conclusione del primo incontro innanzi al mediatore senza accordo.

L’occasione per ricordare alcuni caratteri di validità del procedimento di mediazione è fornita dalla sentenza n. 6264 del 17 aprile 2020 pronunciata dal Tribunale di Roma.

Nel caso richiamato venivano impugnate delle delibere assunte dall’assemblea condominiale senza il preventivo esperimento della mediazione. Il Giudice, allora, imponeva alle parti di attivare la procedura di mediazione.

Il soggetto convenuto (il Condominio) non ha interesse ad attivare la procedura di mediazione atteso che, se non viene attivata, la domanda presentata viene dichiarata improcedibile.

Ecco allora che l’attore avviava detta procedura.

Tornati davanti al Giudice al termine della mediazione, però, il Condominio rappresentava l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

In particolare, infatti, il Condominio rappresentava che l’attore non aveva partecipato all’incontro (ma era presente solamente il suo avvocato) e che la domanda di mediazione depositata non era sufficientemente chiara (non era stato indicato il giudizio nel cui ambito è stata demandata la mediazione; vi erano documenti evidentemente afferenti a giudizi diversi e più verbali assembleari.

Il Tribunale di Roma, allora, riteneva la domanda attorea improcedibile sulla scorta di un condivisibile ragionamento, di seguito illustrato.

La norma fa riferimento ad un “incontro innanzi al mediatore” affinché si possa dichiarare avverata la condizione di procedibilità della domanda: ecco allora che è evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Esperire una procedura non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo sito fisiologico, che, nel caso della mediazione, coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l’altra parte compare, con l’avvio dell’effettiva attività mediatoria.

Tenuto conto della logica dell’istituto (che è, chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero proporre appello, non solo di “promuovere” la mediazione, ma anche di “partecipare” al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede) deve ritenersi che sia la mancata partecipazione personale delle parti, sia la oggettiva incertezza sulle ragioni della domanda e sul giudizio cui la stessa inerisce abbiano impedito l’effettivo “esperimento” del procedimento di mediazione, con la conseguente sanzione di improcedibilità della domanda.

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Dott. Agostino Sola

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