In attesa del voto definitivo del Parlamento sulle modifiche da inserire nella legge di conversione del decreto Fisco e Lavoro n. 146/2021, si va verso il regime opzionale in virtù del quale i coniugi, residenti in comuni differenti, potranno scegliere l’immobile da esentare ai fini dell’imposta municipale unica.
Cos’è l’IMU?
L’IMU, Imposta Municipale Unica (o Propria), è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale, in base ad un’aliquota variabile su base locale, sul possesso e/o proprietà di immobili, aree edificabili e terreni, ad eccezione della prima casa, a meno che questa non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (Castelli e palazzi di particolare pregio artistico o storico).
Per prima casa, o abitazione principale, nella definizione che si ricava dal comma 741, lettera b) dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende quell’immobile nel quale “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente”.
Il regime della casa coniugale.
Fino ad oggi, l’esenzione IMU sull’abitazione principale non spettava a quei coniugi che avevano stabilito la propria residenza in immobili differenti e situati in diversi comuni, in quanto, per ambedue le case possedute, era pacifico l’obbligo di versare l’imposta al rispettivo Comune.
Detta impostazione è il frutto di costante e rigoroso orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale, da ultimo, con l’ordinanza n. 2194/2021, ha statuito che “(…) laddove due coniugi non risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, l’immobile non è abitazione principale ai fini dell’imposta municipale propria e pertanto entrambi pagano l’imposta.”
La soluzione prospettata si basa sul concetto dell’unicità dell’abitazione principale per il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare, i quali, per godere dell’agevolazione fiscale, ad avviso della Suprema Corte, devono risiedere anagraficamente e dimorare fisicamente nella casa familiare, in maniera stabile, effettiva e continuativa.
La novità proposta dall’esecutivo.
In sede di conversione del decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022, si prevede, invece, la possibilità per i coniugi -con residenza in comuni diversi- di scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune.
In altre parole, analogamente a quanto previsto per il caso di coniugi aventi residenza anagrafica in immobili differenti ma all’interno dello stesso Comune, nell’ipotesi di residenza fissata in Comuni distinti si lascia –agli stessi- la possibilità di esercitare l’opzione su quale delle due abitazioni possa essere ottenuta l’esenzione ai fini IMU.
Si è cercato, in tal modo, di contemperare due esigenze complementari: quella dello Stato di prevenire l’evasione del tributo e quella, altrettanto meritevole di tutela, di garantire pari tutela a tutti i contribuenti.
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Gentile avvocato…si parla sempre molto della tassa IMU ma nessuno evidenzia che la tassa appare sanzionatoria per chi ha una sola casa di proprietà ma non nel comune di residenza .Io risiedo a Milano in affitto e ho una casa nel Lazio che è l’UNICA casa di proprietà del mio nucleo familiare:ebbene questa casa mi viene considerata seconda casa…e tassata IMU !!..non riesco a farmene una ragione..mi sento un cittadino di serie B..Voglia Lei nei suoi scritti sottolineare la situazione…grazie
Preliminarmente, sono io che ringrazio Lei per la cortese attenzione. Indubbiamente è una situazione spiacevole oltre che, per quanto mi consti, molto comune. Il problema è che, in queste ipotesi, sia il Fisco (lo Stato) che l’interpretazione che delle norme fornisce la giurisprudenza, individuano l’elemento discretivo ( e decisivo, purtroppo) nella residenza anagrafica che viene ritenuta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione. Per quel che potrò, come del resto ho già fatto, sarà mia cura evidenziare la singolarità (per usare un eufemismo) di questo dato.
Nel porgere ulteriore ringraziamento per il tempo che mi ha dedicato, La invito a continuare a seguire gli aggiornamenti su Condominio Caffè. un caro saluto