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IMU e locazione parziale: l’esenzione non si perde

IMU e locazione parziale: l’esenzione non si perde

La Cassazione chiarisce quando l’abitazione principale resta esente anche se in parte affittata

Occorre chiarire un dubbio molto diffuso tra i condòmini: affittare una stanza della propria abitazione fa perdere l’esenzione IMU?

La risposta, oggi, arriva in modo chiaro dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8236/2026. La decisione affronta una questione pratica, spesso oggetto di accertamenti da parte dei Comuni, e fornisce un principio destinato ad avere un impatto concreto nella gestione degli immobili.

La questione in sintesi

Il punto centrale riguarda l’interpretazione della nozione di abitazione principale ai fini IMU.

In particolare, si trattava di stabilire se la locazione anche solo di una parte dell’immobile fosse incompatibile con l’esenzione.

Il Comune sosteneva che l’immobile, non essendo più nella piena disponibilità del proprietario, non potesse beneficiare del regime agevolato. La contribuente, invece, continuava a risiedere e vivere stabilmente nell’immobile.

I fatti e l’iter processuale

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi a più annualità, ottenendo ragione in secondo grado.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la locazione – anche parziale – fosse incompatibile con la nozione di abitazione principale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione favorevole alla contribuente.

Il principio di diritto della Cassazione

La Corte chiarisce un passaggio fondamentale.

Per beneficiare dell’esenzione IMU è necessario che l’immobile:

  • sia adibito a residenza anagrafica
  • costituisca dimora abituale del possessore

Non è richiesto, invece, che l’immobile sia nella totale disponibilità del contribuente.

Ne consegue che la locazione parziale non incide, di per sé, sul diritto all’esenzione, purché il contribuente continui a vivere stabilmente nell’immobile.

Il ruolo delle eccezioni previste dalla legge

La Corte richiama alcune ipotesi particolari in cui la legge prevede espressamente che la locazione faccia perdere l’agevolazione.

Si tratta, ad esempio:

  • degli immobili posseduti da soggetti ricoverati in strutture sanitarie
  • delle abitazioni dei cittadini iscritti all’AIRE
  • di alcune categorie di dipendenti pubblici

In questi casi, l’esenzione è riconosciuta in via eccezionale anche senza residenza o dimora, ma a condizione che l’immobile non sia locato.

Al di fuori di queste ipotesi specifiche, la locazione, anche parziale, non è causa di esclusione automatica del beneficio.

La ratio della decisione

La Corte si muove lungo una linea interpretativa coerente con la funzione dell’agevolazione.

L’esenzione IMU per abitazione principale è finalizzata a tutelare l’immobile in cui il contribuente vive effettivamente. Non rileva, dunque, che una parte dell’immobile sia concessa in locazione, se la funzione abitativa principale rimane.

Ne consegue che il requisito decisivo resta la effettività della dimora abituale.

Sul piano pratico, la decisione offre indicazioni molto rilevanti.

Chi affitta una stanza della propria abitazione:

  • non perde automaticamente l’esenzione IMU
  • deve però essere in grado di dimostrare che l’immobile resta la propria dimora abituale

I Comuni, infatti, possono effettuare verifiche e contestare l’agevolazione in caso di utilizzo solo formale della residenza

Occorre quindi prestare attenzione alla coerenza tra:

  • residenza anagrafica
  • utilizzo effettivo dell’immobile
  • eventuali contratti di locazione

Conclusioni

La decisione della Cassazione chiarisce in modo netto un punto spesso oggetto di interpretazioni restrittive.

La locazione parziale dell’abitazione principale non comporta, di per sé, la perdita dell’esenzione IMU. Ciò che conta è la permanenza della residenza e della dimora abituale.

Per i condòmini si tratta di un chiarimento importante, ma che non elimina la necessità di un uso corretto e dimostrabile dell’immobile.

©Riproduzione riservata

Alessandro Di Francesco

Alessandro Di Francesco (Palermo, 1965) è laureato in Economia ed ha svolto, per oltre venticinque anni, la professione di Amministratore di Condominio. Profondo conoscitore della materia, soprattutto nelle sue applicazioni in ambito fiscale, ha maturato nel tempo una notevole esperienza nel settore, occupando ruoli direttivi anche in altre associazioni di categoria, e partecipando, in qualità di relatore, a diversi eventi inerenti al mondo del condominio. Autore di numerosi articoli pubblicati dalla stampa specializzata e dell’opera in tre volumi il “Manuale dell’Amministratore”, insegna da oltre venticinque anni nei corsi di formazione e aggiornamento per amministratori di condominio. Ha fornito consulenza esterna a grosse realtà aziendali che operano nel settore delle amministrazioni immobiliari sull’intero territorio nazionale, ricoprendone all’interno l’incarico di Academy Headmaster e attualmente riveste il ruolo di Vicepresidente Nazionale di BMItalia | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager di cui è stato anche Direttore del Centro Studi Nazionale

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