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Una grondaia, un incidente mortale, una condanna: quando l’amministratore è anche committente

Una grondaia, un incidente mortale, una condanna: quando l’amministratore è anche committente

Un intervento apparentemente banale – la pulizia di una grondaia ostruita – si è trasformato in un evento tragico e in una condanna per omicidio colposo aggravato a carico dell'amministratore del condominio.

La Cassazione Penale (Sez. IV, Sent. n. 18169/2025) ha rideterminato i confini della responsabilità (penale) dell’amministratore di condominio per gli infortuni sul lavoro del personale in forza presso l’impresa appaltatrice.

Il caso

A fronte della occlusione di una grondaia, l’assemblea affidava all’amministratore di condominio il compito di provvedere all’esecuzione dell’intervento, lasciando allo stesso ampia discrezionalità nella scelta dell’impresa e delle modalità di esecuzione.

Il professionista affidava l’esecuzione di detto incarico all’impresa già incaricata di eseguire la manutenzione delle aree verdi dell’edificio, impresa individuale già qualificata per l’esecuzione degli interventi di manutenzione dei giardini.

Nell’esecuzione dell’intervento di pulizia «in quota», il manutentore incaricato cadeva e, a causa delle lesioni subite, decedeva.

La Corte di appello di Roma riformava, in parte, la sentenza con con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la penale responsabilità dell’amministratore in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, nonché, in solido con il condominio, quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, mediante l’estensione della condanna solidale al risarcimento del danno.

Il ruolo dell’amministratore di condominio

La Corte di Cassazione richiama e ribadisce il principio, ormai consolidato, secondo cui l’amministratore che riceve dall’assemblea un mandato operativo e autonomo per affidare lavori, assume a tutti gli effetti la qualifica di “committente”.

In qualità di committente, l’amministratore assume alcuni obblighi specifici:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta incaricata
  • valutare i rischi connessi alle lavorazioni da eseguire
  • cooperare e coordinarsi nell’attuazione delle misure di prevenzione

Il giardiniere incaricato dall’amministratore eseguiva il controllo della grondaia da cui l’acqua piovana defluiva male senza ricorrere a idonee misure di sicurezza per l’esecuzione dell’intervento in quota. Da tale omissione sopravveniva una caduta con conseguente decesso del lavoratore.

Nonostante la difesa dell’amministratore abbia sostenuto che il giardiniere fosse “esperto” e già noto al condominio, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’idoneità a svolgere una determinata attività non può mai essere presunta né valutata ex post. Al contrario, è necessario che l’amministratore verifichi e documenti ex ante la capacità tecnica e le abilitazioni del lavoratore, anche se autonomo (Cfr. Cass. 37761/2019 e 10136/2020).

Sul punto, si ribadisce il principio secondo cui «in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati» (Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016), con l’ulteriore precisazione secondo cui «in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice» (così: Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019).

La posizione processuale del Condominio

La sentenza in commento propone anche un’ulteriore e interessante analisi sul ruolo processuale del Condominio.

È noto, infatti, che la responsabilità penale è personale, tale per cui il Condominio – quale ente di gestione – non può essere chiamato a rispondere per il fatto costituente reato (circostanza che tocca, invece, l’amministratore del condominio).

Sennonché, la Cassazione ha valorizzato la circostanza secondo la quale il luogo dell’incidente (la grondaia) fosse un bene comune e che l’accesso del lavoratore fosse stato stato autorizzato.

Il condominio aveva, quindi, la disponibilità giuridica e materiale del luogo, da cui deriva la responsabilità (di natura oggettiva) per il risarcimento del danno agli eredi superstiti, in solido con l’amministratore.

Quale evoluzione della responsabilità dell’amministratore?

Sotto un profilo operativo, la sentenza in commento conferma alcuni capisaldi in termini di responsabilità dell’amministratore, tracciando la strada da percorrere per l’affidamento (in sicurezza) degli appalti in condominio.

In primo luogo, l’amministratore è sempre tenuto a verificare l’idoneità dell’appaltatore, acquisendo (e conservando) tutta la documentazione necessaria.

In particolare, è estremamente importante conservare verbali, certificazioni, DURC, visure e attestazioni professionali consegnate dall’appaltatore, in modo da poter dimostrare di aver adempiuto all’onere di verifica preliminare.

In secondo luogo, non si deve sottovalutare l’impatto della decisione sulla gestione operativa del condominio.

L’amministratore è chiamato ad agire come un vero e proprio manager della sicurezza, capace di prevenire, documentare e scegliere con competenza i soggetti cui affidare gli incarichi.

La responsabilità del professionista aumenta, in particolare, nel caso in cui l’assemblea affidi un incarico “in bianco”, avvalendosi della fiducia e della competenza dell’amministratore nella scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi. Tale circostanza, come rilevato dalla sentenza in commento, ri-qualifica la responsabilità dell’amministratore, ben oltre gli ambiti della mera culpa in eligendo.

L’inerzia e la fiducia informale non bastano più.

L’aumento delle “morti bianche” e la progressiva sensibilizzazione verso la sicurezza, comporta un necessario cambio di passo per tutti gli operatori, ma anche – e soprattutto – maggiore consapevolezza da parte dell’assemblea dinanzi la scelta degli appaltatori.

La gestione sicura dei cantieri in Condominio: patente a punti e nuove responsabilità dell’amministratore (2° ed. rivista ed aggiornata)

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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