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Incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla casa principale del debitore: cosa succede adesso?

Incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla casa principale del debitore: cosa succede adesso?

Non si sono fatte attendere le prime reazioni della associazioni di categoria. Confedilizia e Uppi, lanciano un monito al Governo.

Con la sentenza n.128 depositata ieri, la Corte costituzionale ha affermato l’illegittimità della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Ovviamente, non potevamo mancare le prime reazioni di alcune associazioni di categoria, che non hanno certo perso tempo a precisare alcune posizioni in merito alla contenuto della sentenza.

Riportiamo i commenti giunti stamane in redazione, rispettivamene di Confedilizia e UPPI.

Confedilizia scrive:  La dichiarazione di incostituzionalità della norma sulla sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza ad aprire gli occhi sull’iniquità del blocco degli sfratti, in atto dal 17 marzo 2020 e appena prorogato al 30 settembre e al 31 dicembre 2021. Come noto, infatti, già diversi giudici hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità delle disposizioni sulla reiterata sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili in caso di morosità nelle locazioni.

E’ di poche settimane fa, in particolare, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Savona ha messo in dubbio la costituzionalità delle disposizioni emanate durante i Governi Conte 2 e Draghi “quantomeno nella parte in cui prevedono una sospensione automatica e generalizzata dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati e precludono al giudice ogni margine di prudente apprezzamento del caso concreto, sotto il profilo della valutazione comparativa delle condizioni economiche di conduttore e locatore e della meritevolezza dei contrapposti interessi”. Essendo evidente che – come si legge nel provvedimento – “il sacrificio imposto al proprietario locatore si aggrava progressivamente con la proroga della sospensione e diventa particolarmente significativo ove questi si trovi in stato di difficoltà economica”.

In precedenza, era stato il Tribunale di Trieste a censurare la normativa sul blocco sfratti “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.

Il Governo e la maggioranza  non attendano che la Corte costituzionale dichiari illegittime le disposizioni sul blocco degli sfratti e agiscano autonomamente. I proprietari – espropriati del frutto del loro risparmio, privi di reddito e costretti a pagare spese e tasse – vogliono giustizia”.

L’UPPI, per conto del suo centro studi invece scrive: esaminato il testo della sentenza 128/21 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità della disposizione normativa che aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare degli immobili oggetto di abitazione principale del debitore esecutato, esprime una forte perplessità in ordine a tale decisione.

E’ di tutta evidenza, infatti, che quei procedimenti sono quelli che colpiscono la parte veramente più debole e bisognosa della società, rappresentata da chi subisce il pignoramento dell’abitazione a seguito delle proprie indigenti condizioni di vita.Inutile rilevare, volendo entrare nel merito reale dell’aspetto considerato, che si tratta di una decisione che agevola fortemente le pretese degli istituti bancari che sono i principali promotori di quel tipo di procedimenti.

Al contrario, ancorché l’argomento non abbia riguardato l’esame della Corte, sembra si lasci intendere che vi sia una sorta di benevola considerazione per la sospensione degli sfratti per morosità relativa ai contratti di locazione abitativa ed a uso diverso.Ciò in quanto, i provvedimenti di proroga succedutisi nel tempo, hanno di volta in volta “affinato” le disposizioni medesime.

Tale considerazione non è assolutamente condivisibile, in quanto, l’elemento fondamentale di tale aspetto, sta proprio nella continuità della sospensione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi che non hanno motivo e non possono essere vietati. L’art. 24della Costituzione (tutela dei propri diritti) è principio fondamentale del nostro ordinamento, che la stessa Corte valorizza proprio quale elemento di legittimità violato e considerato per la dichiarata incostituzionalità.Ciò esclude che si possano prorogare e perpetrare, nell’ambito di un sostanziale divieto di esercizio, i provvedimenti definitivi (convalida di sfratto) emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Ciò tanto più quando si perpetra e si proroga una situazione di assoluta illegittimità e contrarietà a qualsiasi più elementare norma di diritto (permanenza della morosità) con gravissimo danno nei confronti di chi utilizzi quei proventi per soddisfare le proprie primarie esigenze di vita”.

Sicuramente, il governo dovrà prendere atto del provvedimento emesso dalla Consulta, valutanto anche la posizione dei proprietari di case.

A cura della Redazione

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