Dal 1 ottobre 2025 sono entrate in vigore le nuove indennità di vacanza contrattuale (IVC) per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomìni o immobili e per le società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.
Si tratta di un adeguamento economico automatico previsto dalla normativa in caso di contratto collettivo nazionale scaduto e non ancora rinnovato.
Il contesto
Il CCNL di settore relativo a “Dipendenti di Studi Professionali che Amministrano Condomini o Immobili e di Società di Servizi Integrati alla Proprietà Immobiliare” (CISAL – SACI) — è scaduto lo scorso 30 giugno 2025.
In assenza di rinnovo, dal 1 ottobre 2025 scatta l’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) secondo le regole generali previste dall’art. 2, comma 6, del “Protocollo Ciampi” del 1993 e poi riprese dagli accordi interconfederali successivi.
Cosa cambia
Per gli studi di amministrazione condominiale è previsto:
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Adeguamento automatico delle retribuzioni dal 1° ottobre 2025 in base ai valori dell’IVC
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Aggiornamento dei cedolini a cura del consulente del lavoro o software paghe
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Possibile impatto sui budget condominiali: gli studi che imputano parte dei costi del personale ai condomìni dovranno valutare l’adeguamento dei contratti di servizio
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Verifica dell’inquadramento dei dipendenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte
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Monitoraggio dell’iter di rinnovo del CCNL per evitare arretrati o conguagli improvvisi
Per gli amministratori di condominio:
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È utile segnalare ai condomìni che l’aggiornamento dei costi del personale non è discrezionale, ma discende da obblighi contrattuali.
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In caso di servizio “full service”, può essere necessario rivedere l’accordo economico con il singolo condominio.
Le nuove indennità sono state definite in applicazione delle regole standard dell’IVC. Non si tratta, quindi, di un aumento contrattuale negoziato dalle parti, ma di una misura “ponte” fino alla firma del nuovo CCNL secondo accordi già sottoscritti.
Al momento non risulta pubblicato un CCNL rinnovato successivo al 30 giugno 2025 sui canali ufficiali. L’ultima versione completa disponibile è pubblicata sul sito di CISAL Terziario.
La tabella aggiornata
Si riporta di seguito la tabella con gli importi aggiornati per la quota IVC:
| Livello | Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) | IVC lorda mensile (8%) |
|---|---|---|
| Quadro | 2.210,63 € | 176,85 € |
| A1 | 1.915,88 € | 153,27 € |
| A2 | 1.719,38 € | 137,55 € |
| B1 | 1.522,88 € | 121,83 € |
| B2 | 1.375,50 € | 110,04 € |
| C1 | 1.277,25 € | 102,18 € |
| C2 | 1.179,00 € | 94,32 € |
| D1 | 1.100,40 € | 88,03 € |
| D2 | 982,50 € | 78,60 € |
Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti sociali hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:
- 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
- 1.200 € annui per i quadri.
Conclusioni
L’indennità di vacanza contrattuale rappresenta un passaggio obbligato per garantire una tutela economica minima ai lavoratori in attesa del nuovo CCNL.
Gli amministratori di condominio e gli studi professionali devono:
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adeguare tempestivamente la gestione paghe,
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monitorare gli impatti sui contratti di servizio con i condomìni,
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seguire l’evoluzione del tavolo di rinnovo per il triennio successivo.
Non appena verrà pubblicata la nuova versione del CCNL, aggiorneremo l’articolo con il testo ufficiale e gli allegati tecnici.
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