In caso di inquilino moroso, non si pagherà l’l’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti, anche per i contratti stipulati prima del 2020.
Questa è una delle tante novità contenuta negli emendamenti al decreto Sostegni bis già approvati in Commissione al Senato che ha terminato l’esame. Entro domani il testo è previsto in aula. Probabile la fiducia.
L’emendamento in questione, contenuto nella bozza del decreto Sostegni, già in circolazione da ieri, è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato stamattina, ed ora è pronto per l’approdo per la discussione in aula, per l’approvazione definitiva.
La norma si riaggangia a quanto già previsto dalla precedente articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019, il quale prevedeva che il reddito fondiario indicato in dichiarazione dei redditi non dovrà tener conto degli affitti non corrisposti dal 1° gennaio 2020.
Vediamo come è strutturata la norma introdotta nel decresto sostegni bis:
- la diposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito fondiario dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di immobili qualora la mancata percezione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia comprovata da uno specifico atto introduttivo della verifica giurisdizionale della morosità (intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento);
- la nuova disposizione si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- diversamente da quanto previsto nella previgente disciplina, sono esclusi dalla formazione del reddito fondiario i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 ancorché derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti medesimi;
- relativamente ai canoni di locazione non percepiti in data antecedente il 1° gennaio 2020 continua ad applicarsi la previgente disciplina in base alla quale gli stessi concorrono a formare il reddito fondiario del periodo d’imposta cui si riferiscono e per le imposte versate è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’importo non riscosso come accertato nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- la nuova disposizione prevede l’estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.
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