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Inquilino moroso? Niente IRPEF sui canoni d’affitto non pagati. Approvato l’emendamento

Inquilino moroso? Niente IRPEF sui canoni d’affitto non pagati. Approvato l’emendamento

Affitti: stop tasse Irpef se l’inquilino non paga. La novità del Decreto Sostegni.

Punti chiave:

  • Stop all’l’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti.
  • Le rate non pagate non concorreranno alla formazione del reddito fondiario.
  • Come funziona il limite temporale del 1° gennaio 2020?
  • Si allarga ai contratti già in essere l’esenzione dall’imposta per quanto non incassato dal proprietario.

In caso di inquilino moroso, non si pagherà l’l’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti, anche per i contratti  stipulati prima del 2020. 

Questa è una delle tante novità  contenuta negli emendamenti al decreto Sostegni bis già approvati in Commissione al Senato che ha terminato l’esame. Entro domani il testo è previsto in aula. Probabile la fiducia.

L’emendamento in questione, contenuto nella bozza del decreto Sostegni, già in circolazione da ieri,  è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato stamattina, ed ora è pronto per l’approdo per la discussione in aula, per l’approvazione definitiva.

La norma si riaggangia a quanto già previsto dalla precedente articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019, il quale prevedeva che il reddito fondiario indicato in dichiarazione dei redditi non dovrà tener conto degli affitti non corrisposti dal 1° gennaio 2020.

Vediamo come è strutturata la norma introdotta nel decresto sostegni bis:

  • la diposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito fondiario dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di immobili qualora la mancata percezione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia comprovata da uno specifico atto introduttivo della verifica giurisdizionale della morosità (intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento);
  • la  nuova disposizione si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • diversamente da quanto previsto nella previgente disciplina, sono esclusi dalla formazione del reddito fondiario i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 ancorché derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti medesimi;
  • relativamente ai canoni di locazione non percepiti in data antecedente il 1° gennaio 2020 continua ad applicarsi la previgente disciplina in base alla quale gli stessi concorrono a formare il reddito fondiario del periodo d’imposta cui si riferiscono e per le imposte versate è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’importo non riscosso come accertato nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
  • la nuova disposizione prevede l’estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020.

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A cura della Redazione

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