L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 809/2021 pubblicata il 14 dicembre 2021, precisa che è “possibile fruire del Superbonus 110% anche relativamente alle spese sostenute per l’installazione di grate alle finestre qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati. In caso contrario, per tali spese si può eventualmente fruire, nel rispetto dei requisiti e nei limiti normativamente previsti, della detrazione di cui all’articolo 16-bis comma 1 lettera f) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). In tal ultimo caso, tuttavia, relativamente a tale spesa non può essere esercitata l’opzione ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in quanto l’intervento in questione non rientra tra quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo“.
Inoltre, l’Agenzia, nella stessa risposta precisa che: “con riferimento alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell’edificio, considerato che l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce per tale intervento un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento effettuato sull’edificio”.
Infine, nella stessa risposta l’Ade affronta la questione in merito alla possibilità per i condòmini di un condominio minimo di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato).
L’Agenzia, richiama la circolare n. 24/2020 in cui si ricorda che per i mini condomini non è necessaria la nomina dell’amministratore di condominio pertanto per beneficiare del Superbonus, i condomìni, non essendo tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio: possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato gli adempimenti connessi.
Nel caso di specie, le fatture dovranno essere emesse nei confronti del condòmino che effettua – o di entrambi i condòmini che effettueranno – anche i correlati adempimenti e la detrazione spetterà anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario dei predetti documenti. Ma per accedere alla detrazione è, però, indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.
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