La tematica della videosorveglianza all’interno degli edifici condominiali, segnatamente nelle aree comuni quali pianerottoli e scale, solleva frequentemente interrogativi in merito alla compatibilità con le normative in materia di tutela della riservatezza e di libertà individuali.
Posizione della giurisprudenza penale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017, ha precisato che l’installazione di una telecamera orientata verso un pianerottolo condominiale non integra fattispecie penalmente rilevante, purché tale dispositivo non riprenda aree riconducibili alla sfera privata dei singoli condomini.
Esclusione del reato ex art. 615-bis c.p.
Secondo il Supremo Collegio, il pianerottolo condominiale, al pari delle scale, non può qualificarsi come “luogo di privata dimora”, risultando invece uno spazio comune accessibile a una pluralità indeterminata di soggetti. Di conseguenza, la condotta in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 615-bis del Codice Penale, che sanziona le interferenze illecite nella vita privata.
Conseguenze sul piano civilistico
Va tuttavia evidenziato che l’assenza di rilievo penale non implica automaticamente la liceità civilistica dell’installazione. Ai sensi dell’art. 1122-ter del Codice Civile, qualsiasi intervento che incida sulle parti comuni dell’edificio, compresa la collocazione di impianti di videosorveglianza, deve essere preventivamente autorizzato tramite delibera assembleare adottata con le maggioranze prescritte.
Decisione della Corte d’Appello nel caso di specie
Nella fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di merito, la Corte d’Appello ha assolto l’imputato, ritenendo che la telecamera installata in prossimità della propria abitazione riprendesse esclusivamente il proprio ingresso e una porzione del pianerottolo, senza ledere la sfera privata degli altri condomini. È stato altresì escluso che il pianerottolo potesse essere qualificato come “pertinenza” della privata dimora ex art. 614 c.p.
Conferma del giudizio da parte della Cassazione
Il ricorso presentato dal condomino è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che gli spazi comuni, non essendo destinati all’espletamento della vita privata in modo riservato, non godono della protezione rafforzata prevista per i luoghi di privata dimora. Pertanto, l’installazione della videocamera non ha configurato alcuna intrusione penalmente rilevante.
Implicazioni operative per i condomini
La pronuncia in esame costituisce un punto di riferimento per i soggetti intenzionati a dotare il condominio di impianti di videosorveglianza. Ferma restando l’esclusione della responsabilità penale in presenza dei presupposti delineati, l’installazione di tali sistemi resta subordinata al rispetto delle disposizioni civilistiche e delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.
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