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IVA 10% sulle bollette energetiche: ecco linee guida operative per il condominio-consumatore

IVA 10% sulle bollette energetiche: ecco linee guida operative per il condominio-consumatore

La Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli edifici in condominio.

Rispondendo all’interpello n. 911-858/2021 (si veda allegato) promosso dall’Avv. Peter Lewis Geti in esito all’attività di studio del gruppo di lavoro dell’Associazione Consumatori Cittadini Italiani – ACCI, in collaborazione con il Comitato scientifico di Legal Building Academy, la Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli edifici in condominio.

La questione. Con l’interpello n. 3 del 2018, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che alle forniture di energia elettrica delle parti comuni dei condomini, non soddisfacendo al requisito dell’«uso domestico», dovesse essere applicata l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.

Con il successivo interpello n. 142 del 2021, l’Agenzia delle Entrate si esprimeva ritenendo che «l’aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale».

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. La Direzione Regionale interessata precisa, in primo luogo, che l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10 per cento trovi applicazione in relazione alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale, superando così quell’orientamento che la riteneva applicabile agli edifici “prevalentemente residenziali”.

In secondo luogo, viene specificato che l’applicazione dell’aliquota agevolata ad opera del fornitore rappresenti una sua “facoltà” e non già un obbligo.

Pertanto, se l’azienda erogatrice ravvisa – in base alle proprie Condizioni di fornitura – la possibilità di applicare detta agevolazione, potrà decidere di farlo.

Contemporaneamente, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Finanziaria il rimborso dell’aliquota indebitamente versata negli ultimi due anni dalla presentazione della richiesta.

Cosa deve fare l’Amministratore di condominio. L’Amministratore, in rappresentanza del condominio-consumatore, dovrà quindi verificare se l’edificio è adibito in via esclusiva ad utilizzo residenziale e, conseguentemente, trasmettere specifica dichiarazione (su carta libera) al Fornitore.

Quest’ultimo, prendendo atto della dichiarazione potrà emettere nota di variazione dell’IVA, richiedendo altresì il rimborso all’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Per il Condominio-consumatore è, quindi, essenziale verificare che il Fornitore prenda in carico la richiesta, modificando l’applicazione dell’imposta al 10% sin dalla prima bolletta emessa in seguito alla richiesta, dovendo – in caso contrario – contestarne l’operato, verificando le ragioni della mancata applicazione dell’aliquota agevolata.

Sulla ripetizione dell’indebito a favore del Condominio-consumatore. Con l’accoglimento della richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta da parte del Fornitore e la conseguente richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria, sorge altresì il diritto al rimborso per il Condominio-consumatore.

Ed invero, come rileva la stessa AdE, il rapporto di fornitura con l’Azienda erogatrice riveste carattere privatistico, con la conseguente applicabilità della normativa civilistica in tema di ripetizione dell’indebito.

Sul punto, ha avuto modo di esprimersi anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, nella causa C-427-10 (Banca Antoniana Popolare Veneta), ha dichiarato che «Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione».

Detta posizione viene puntualmente ripresa dalla stessa Agenzia delle Entrate (interpelli nn. 128 e 129 del 23 aprile 2019), per la quale il cliente finale/consumatore al quale venga disconosciuta la detrazione operata in ragione della natura indebita dell’imposta si deve rivolgere al proprio fornitore per ottenere la restituzione di detta imposta.

In caso contrario, il Fornitore trarrebbe un indebito arricchimento a danno del cliente finale / consumatore, sul quale finirebbe per gravare il tributo con una evidente violazione del principio di neutralità.

Le modalità di rimborso. Fatta sempre salva la possibilità di regolamentare in via pattizia la vicenda, il Condominio-consumatore, ricevuto l’accoglimento della richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%, avrà diritto a ricevere gli importi corrisposti almeno nel biennio precedente, senza riduzione alcuna e, soprattutto, con provvista direttamente versata a favore dell’utenza.

Solitamente, le aziende erogatrici respingono la possibilità di corrispondere il rimborso dovuto direttamente al Cliente/Consumatore, procedendo con una compensazione sulle bollette successive.

Sarà opportuno, quindi, verificare se, nelle fatturazioni successive, detto rimborso in compensazione venga effettivamente riconosciuto e in quali termini, procedendo – senza indugio – all’immediata contestazione e conseguente richiesta di ripetizione dell’indebito, a tutela delle ragioni del Condominio/Consumatore.

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A cura della Redazione

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