L’aliquota ridotta. Finora sulla base di un consolidato orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta prevista per la cessione di «energia per uso domestico» al rilascio, da parte dell’amministratore di condominio, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’energia elettrica somministrata presso i punti di prelievo oggetto dei suddetti contratti di fornitura era utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici” e che, in particolare l’energia elettrica oggetto di somministrazione non era destinata, neppure in parte, ad usi diversi da quelli inerenti l’utilizzo e il godimento delle strutture comuni condominiali.
Il questo. Premesso ciò, l’istante ha chiesto al Fisco conferma dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni (illuminazione comune, cancello elettrico, impianto citofonico, ascensori, etc) di condomini costituiti esclusivamente da unità a destinazione abitativa che non svolgano attività commerciale; della possibilità, per le imprese fornitrici, di verificare la sussistenza dei requisiti sopra descritti facendo ricorso ad apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli amministratori condominiali sotto la propria responsabilità.
La soluzione del Fisco. Secondo il Fisco, per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per «uso domestico» di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, d.P.R. n. 633 del 1972, è stato più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione (cfr. circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82, ris. 28/01/2008, n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).
Tuttavia, a parere del Fisco, l’espressione “uso domestico” è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori in ossequio al principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima. Sulla base di quanto fin qui delineato, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.
La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà tra le parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini.
Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una forma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle parti comuni dell’edificio, in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.) ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali.
In conclusione, sulla base di quanto illustrato, il FISCO conferma che l’aliquota IVA ridotta alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale.
(Agenzia delle Entrate|Risposte alla consulenza giuridica|18 febbraio 2021 – n.956/5)
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