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L’ ecobonus 110% si applica anche per interventi di demolizione e ricostruzione

L’ ecobonus 110% si applica anche per interventi di demolizione e ricostruzione

La Legge di conversione del Decreto Rilancio ha ampliato le possibilità di intervento, ammettendo al beneficio fiscale anche lavori di demolizione e ricostruzione.

La detrazione del 110% vale anche per le demolizioni e le ricostruzioni.

In sede di conversione del Decreto Rilancio, sono stati sensibilmente rivisti gli interventi che ammettono al beneficio fiscale.

Tra tali lavori sono stati ricompresi anche le opere di demolizione e ricostruzione anche in ambito condominiale.

Sulla base delle stime del Governo, rese note nella relazione illustrativa, l’inserimento dei lavori di demolizione e le ricostruzione tra interventi ormai noti come trainanti non dovrebbero avere un particolare impatto dal punto di vista finanziario: secondo l’ISTAT si stima, infatti, che tali interventi interessino le opere di ristrutturazione edilizia in misura in alcuni casi anche inferiore al 5%.

Ciò nondimeno, è indubbio che l’ampliamento del novero degli interventi agevolabili al 110%, riconoscerà certamente più chances di scelta tra le diverse soluzioni progettuali possibili.

Il nuovo concetto di demolizione e ricostruzione ai fini del Superbonus 110%. Il vigente art. 119 Decreto Rilancio prevede che “sono ammessi all’agevolazione […] anche  gli  interventi  di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma  1,  lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Il Superbonus per gli interventi di miglioramento energetico sarà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Si tratta, nello specifico, di interventi rientranti nella definizione di “ristrutturazione edilizia” prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia (D.p.r. n. 380/2001), così come modificato dal nuovo Decreto Semplificazioni 16 luglio 2020, n. 76 (anche D.L. Semplificazioni).

In forza delle modifiche apportate dal  D.L. Semplificazioni, è oggi possibile ricostruire l’edificio demolito, modificando la “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche e l’accessibilità, oltre che per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

È, inoltre, possibile considerare nell’ambito della demolizione e ricostruzione dell’edificio anche l’aumento dell’edificio stesso.

Tale intervento, infatti, non deve considerarsi “nuova costruzione” se prevista da specifiche normative e/o strumenti urbanistici comunali.

In altri termini, con il D.L. Semplificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno più semplici anche in ragione del fatto che il Decreto ha incrementato le tolleranze costruttive.

Prima delle modifiche apportate dal D.L. Semplificazioni, infatti, il TU Edilizia consentiva interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze preesistenti, a condizione che il nuovo immobile, costruito a seguito della demolizione, occupasse la stessa area di sedime, senza alcuna variazione di volume e/o altezze.

Con il Decreto Semplificazioni molti dei richiamati limiti sono venuti meno.

L’intervento di demolizione e ricostruzione è sempre ammesso, purché rispetti le distanze preesistenti anche nel caso in cui “le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini”.

Nuovi interventi stesse condizioni. Invariate sono le condizioni per l’accesso al beneficio fiscale previsto dal Superbonus 110%.

Anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

©Riproduzione riservata

Avv. Debora Mirarchi

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