La presunzione di pericolosità prevista dall’articolo 890 del codice civile per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi trova applicazione anche in relazione alle canne fumarie in ambito condominiale.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza numero 17758 del 27 giugno 2024), infatti, le canne fumarie, specialmente se realizzate in amianto e in cattivo stato di conservazione, posizionate su balconi o muri divisori, possono compromettere il diritto di proprietà del vicino. Quest’ultimo ha la possibilità di ricorrere sia alla tutela reale che a quella risarcitoria, indipendentemente dalla presenza di una distanza minima prevista dai regolamenti edilizi locali.
La vicenda processuale
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza numero 555 depositata il 12 maggio 2022, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nei confronti del vicino, il quale aveva installato una canna fumaria in amianto a soli trentotto centimetri dal suo balcone. La Corte ha ritenuto infondata la lamentela riguardante il danno alla salute e ha considerato insufficiente la prova del danno derivante dalla compromissione del godimento del bene, ovvero del balcone, anch’esso denunciato dal ricorrente.
Il soccombente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della corte distrettuale, e, in risposta alle memorie depositate dall’intimato, la Corte di Cassazione ha risolto la questione con ordinanza, al termine della trattazione in camera di consiglio.
La decisione della Suprema Corte
Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha accolto integralmente le argomentazioni del ricorrente, ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, culminato nella pronuncia a sezioni unite numero 33645 del 15 novembre 2022, che ha sostanzialmente recepito i principi già affermati dalla seconda sezione in anni precedenti (Cassazione civile, numero 15246/2017; numero 10607/2016; numero 22389/2009).
Gli Ermellini hanno, infatti, osservato che il rispetto delle distanze imposte dall’articolo 890 del codice civile per costruzioni pericolose o nocive si basa su una presunzione di pericolosità che è assoluta se prevista da una norma del regolamento edilizio comunale.
Viceversa, in assenza di specifica previsione nel regolamento edilizio comunale, la presunzione di pericolosità è da intendersi come relativa, e può essere superata solo con la dimostrazione concreta da parte dell’autore dell’opera contestata che, in relazione alle specificità del caso e agli accorgimenti adottati, non sussistono danni o pericoli per il fondo vicino.
Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pur condividendo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio riguardo alla vetustà della canna fumaria, realizzata in violazione delle disposizioni di legge, ha tuttavia omesso di valutare, anche solo in via presuntiva, la concretezza e l’attualità del pericolo derivante per il ricorrente dall’esposizione all’amianto, senza considerare le limitazioni nel godimento del bene subite da quest’ultimo.
Il principio della doppia tutela
In situazioni di questo tipo, la Suprema Corte ha ribadito che le Sezioni Unite hanno riconosciuto il diritto del proprietario danneggiato, il quale, a causa della costruzione ritenuta pericolosa, subisce una limitazione nel pieno esercizio del proprio diritto di proprietà. Detto proprietario può richiedere sia una tutela reale, che prevede la rimozione dell’opera e il ripristino della situazione precedente all’illegittima edificazione, sia una tutela risarcitoria presuntiva, a meno che il convenuto non fornisca prove adeguate a dimostrare il contrario.
La ripartizione dell’onere probatorio
Di conseguenza, il vicino che sostiene di essere danneggiato dall’opera pericolosa può dimostrare il danno subito anche attraverso elementi presuntivi. Per controbattere a tali affermazioni, la parte avversa dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche necessarie per evitare il rischio denunciato.
Secondo la Corte di Cassazione, ciò implica che, sulla base di fatti noti come la pericolosità della canna fumaria situata a una distanza inferiore rispetto a quella legale, la presenza di amianto e le cattive condizioni di conservazione dell’opera, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se, in concreto, ci fosse stata una limitazione nel godimento dell’immobile da parte del ricorrente, a causa del rischio di dispersione nell’aria di sostanze altamente tossiche.
La limitazione del diritto di proprietà
Nel caso in esame, tale limitazione non si è verificata, poiché, nonostante le dettagliate argomentazioni del ricorrente e l’assenza di prove liberatorie da parte del resistente, la Corte distrettuale non ha applicato correttamente i principi stabiliti dalle sezioni unite nella sentenza numero 33645/2022.
Infatti, il diritto di proprietà implica il pieno godimento e la disponibilità del bene, e, una volta dimostrata la soppressione o limitazione di tali facoltà, l’esistenza di un danno risarcibile può basarsi su presunzioni (Corte di Cassazione, sentenza numero 18108/2023).
Pertanto, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e il caso è rinviato per un nuovo esame, inclusa la questione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
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