La CONSULTA (Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio) nell’ambito della sua riunione di sabato 10 aprile 2021, ha discusso la tematica dell’accesso alla professione di Amministratore di Condominio e delle forme di evidenziazione e distinzione degli stessi sul mercato. In particolare ha discusso in merito alle rinnovate proposte di istituzione di un registro degli Amministratori di Condominio.
La Consulta ritiene anzitutto di far conoscere la sua disponibilità a discutere ogni proposta d’iniziativa afferente alla valorizzazione degli Amministratori professionisti rispetto ai dilettanti meri esecutori di funzioni.
Anzi ritiene che sia doveroso il coinvolgimento della stessa e delle Associazioni ad essa facenti parte che rappresentano gran parte dei professionisti Amministratori di Condominio.
Nello stesso tempo ricordano e si identificano pienamente nel sistema professionale della legge 4/2013, che vede per le professioni non organizzate in ordini e collegi, un sistema plurimo di associazioni professionali che con il loro lavoro contribuiscono alla realizzazione di un mercato di servizi di qualità a tutela dell’utente finale.
Nel contempo, la CONSULTA ritiene ed afferma che un servizio professionale di qualità presuppone anzitutto l’interdizione della possibilità di esercitare la funzione di Amministratore di Condominio a coloro che non sono all’uopo professionalizzati ed aggiornati.
Di qui sono preliminari ad ogni ulteriore iniziativa per dare visibilità all’Amministratore di Condominio le seguenti riforme legislative:
- eliminare la possibilità attualmente prevista dal secondo comma dell’articolo 71 bis del c.c. di assumere l’incarico di amministrazione, al mero condomino sprovvisto dei requisiti di formazione generalmente previsti per tutti gli altri casi.
- Modificare il comma 14° dell’articolo 1129c. prevedendo esplicitamente che: “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta e fornire idonea documentazione che attesti l’adeguamento agli obblighi di formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71 bis disp. att. del codice civile, a pena di nullità della nomina stessa, o fornire idonea documentazione d’iscrizione ad una associazione di categoria di amministratori di condominio iscritta al MISE nell’elenco delle associazioni che rilasciano attestazioni di qualità secondo la legge 4/2013.” Così facendo meglio si valorizzerebbe la formazione professionale ed il ruolo delle Associazioni professionali iscritte al MISE che rilasciano attestato di qualità ai sensi della legge 4/2013; non ci può essere “qualità” per quegli Amministratori che difettano del necessario aggiornamento professionale.
F.to: i Presidenti di
ABICONF, AIAC, ANAMMI, ANAPI, APAC, ARAI, MAPI
info@consultaamministratoricondominio.it
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