La durata del processo in Italia. Lo scorso marzo il Ministro della Giustizia Cartabia ha illustrato le linee programmatiche, partendo da una affermazione condivisibile: la giustizia effettiva si ha solo se il processo ha una durata ragionevole.
In Italia il processo civile non ha una durata ragionevole se si pensa che in primo grado una causa dura 514 giorni a fronte di un dato tedesco di 196 giorni (dati del Council of Europe Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice aggiornati al 2016).
Cosa fare? Il Ministro individua tre strumenti per una riduzione dei tempi dei procedimenti:
- modifica della struttura organizzativa degli uffici giudiziari;
- rimedi di natura endoprocessuale;
- ricorso ai riti alternativi (Alternative Dispute Resolution).
Tralasciando i primi due aspetti, focalizzeremo l’attenzione sulle A.d.r.
A.d.r. e mediazione. Secondo il Ministro le A.d.r. hanno un “grande potenziale”, producono “effetti di alleggerimento della giustizia”, completano e coesistono con la giurisdizione .
Tra i riti alternativi il Ministro pone particolare attenzione alla mediazione. Oltre alla funzione di alleggerimento sopra indicata, la mediazione svolge una funzione sociale perché stempera le tensioni e mira ad effettive riconciliazioni.
Da un punto di vista più pragmatico la mediazione può svolgere un ruolo molto importante nel periodo che ci accingiamo a vivere. Gli effetti economici della pandemia- neutralizzati per il momento e in parte dai provvedimenti governativi (si pensi ad esempio al blocco degli sfratti e dei licenziamenti)- hanno prodotto e producono forti squilibri sui rapporti economici/ giuridici esistenti. Questi squilibri si tradurranno in una forte richiesta di giustizia.
Solo per fare un esempio abbiamo visto in questi mesi molti conduttori che hanno chiesto la rinegoziazione del canone perché impossibilitati a svolgere l’attività commerciale.
Il Ministro cita anche gli esempi di possibili contenziosi tra il cliente e l’istituto bancario (es. mancato pagamento del mutuo) e tra il cittadino/ l’impresa e la pubblica amministrazione. In questo contesto la mediazione può svolgere un ruolo chiave per i motivi suindicati ovvero può alleggerire la giurisdizione e, in senso lato, può favorire soluzioni che preservano la coesione sociale attraverso percorsi di “giustizia consensuale”.
Le idee per la mediazione. Il Guardiasigilli segnala tra specifici aspetti che richiedono un intervento normativo così strutturato
- un ampliamento dell’ambito della mediazione (con particolare riferimento ad esempio ai settori della famiglia e della filiazione);
- incentivi processuali, fiscali ed economici per chi sceglie la mediazione;
- il rapporto tra mediazione e processo con il rafforzamento della mediazione delegata dal giudice;
- misure premiali per i giudici e le parti (in tema ad esempio di spese di lite) nel caso in cui la controversia sia definita in mediazione.
Conclusioni finali. Il successo del ricorso ai riti alternativi e in particolare alla mediazione dipenderà a mio avviso non tanto dal ricorso a tali strumenti ma dalla capacità che le controversie siano effettivamente definite in sede di A.d.r.
A tal fine è necessario che tutti gli operatori del diritto (giudici, avvocati, mediatori) percepiscano il ricorso ai riti alternativi come uno strumento effettivo di risoluzione delle controversie.
In tema di mediazione gli avvocati dovrebbero cercare di spingere le parti a definire le controversie in sede di mediazione ove sussistano condizioni favorevoli o comunque migliori rispetto al ricorso alla giurisdizione. E’ altresì auspicabile che il mediatore svolga un ruolo maggiormente attivo, propositivo.
Accanto al fondamentale ascolto, in taluni casi il mediatore potrebbe proporre soluzioni. L’aspetto propositivo del mediatore- anche per come è congegnata la legge- non è valorizzato in modo appropriato.
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