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La mediazione è delle parti

La mediazione è delle parti

Le parti devono comparire personalmente nella Mediazione promossa, pena l’improcedibilità dell’azione

Torniamo su un argomento forse scontato per coloro che stanno utilizzando la Mediazione come strumento di risoluzione dei problemi da 10 anni, ma evidentemente mai sopito per chi ancora vive la mediazione come un ‘fastidioso intermezzo’.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1491 del 22 gennaio 2020, chiude una lite senza nemmeno entrare nel merito, quindi senza dire chi aveva torto e chi ragione, per il semplice fatto che le parti, promossa la Mediazione, non l’avevano ‘coltivata’ come Legislatore comanda.

Cos’è successo? Si discuteva di un contratto di locazione: in particolare, della sua nullità o annullabilità, dall’accertamento della quale poteva discendere, per la conduttrice che lo affermava, la restituzione di tutti i canoni sino a quel momento versati.

Nei 15 giorni concessi dal Giudice per proporre la Mediazione, la conduttrice la attivava; tuttavia, al primo incontro, nessuno compariva … le parti si erano limitate a chiedere un rinvio a mezzo PEC all’Organismo di Mediazione, che lo aveva concesso.

All’incontro successivo, la conduttrice era assente per ragioni familiari; presenziava, in sua vece, il suo Avvocato, non munito di procura notarile speciale, come ormai previsto dopo la pronuncia della Cassazione del 2019 (sent. n. 8473/2019).

Siccome il locatore aveva rilevato questo difetto, l’incontro veniva rinviato, su richiesta dell’Avvocato della conduttrice, a data successiva onde sanare la mancanza di procura.

All’incontro finale, l’Avvocato della conduttrice presenziava con procura notarile: la Mediazione, da quanto si legge nella sentenza, si concludeva con esito negativo – cosa significa? Mancato Accordo o rifiuto di attivare la Mediazione? Non ci è dato saperlo …

L’intenzionalità che ci manca. Il Giudice, come anticipato sopra, ha dichiarato improcedibile la domanda della conduttrice, la quale, così, per non aver partecipato alla Mediazione e per non aver conferito al suo Avvocato la procura notarile, si vede preclusa l’azione.

Non ha guadagnato nulla, ha perso qualcosa.

Strano, perché alle parti che vanno in Mediazione si dice, per vincere il loro scetticismo, che parlare con il terzo imparziale – il Mediatore – dei loro problemi non fa alcun male, al massimo, se non trovano l’accordo, rimangono nella medesima situazione da cui sono partite, ma sicuramente non peggio.

Come invece è accaduto in sede giudiziale.

Forse i tempi sono maturi per affermare che la Mediazione viene usata, da quando è nata, per tutto tranne che per quello per cui servirebbe veramente: RISOLVERE I PROBLEMI.

Che senso ha attivare una Mediazione per poi non presentarsi? Come pensiamo che possa fare il Mediatore ad AIUTARE LE PARTI a risolvere il problema, se parla non con loro ma con i loro Avvocati?

L’Avvocato assiste la parte, ma non ha la disposizione del diritto della parte e, soprattutto, non sa dove è nato il problema, si limita a conoscere ed a dare un’opinione circa l’aspetto giuridico del problema.

Se continuiamo ad andare in Mediazione perché siamo costretti, piuttosto che andarci perché ci è UTILE, allora stiamo tutti perdendo tempo.

Non solo. Perdiamo anche denaro, come nel caso di specie.

Lo hanno capito i Magistrati, come l’estensore della sentenza in commento, che si lascia sfuggire la frase: <<potendo solo la parte istante manifestare liberamente un parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione>>.

Quanto ci metteranno tutti gli altri ad allinearsi?

©Riproduzione riservata

Avv. Caterina Tosatti

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