L’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cass. civ. S.U., 18 settembre 2020, n. 19596) Il contesto normativo. Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, “chi intende esercitare in giudizio…
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