Jim Rohn, grande autore e mental coach statunitense di fama internazionale, era solito aprire i suoi interventi con un frase ad effetto: “Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta.”
E leggendo il testo della Sentenza n. 82/2020 pubblicata dal Tribunale di Trieste il 28.01.2020, pare proprio che abbia colto nel segno, posto che, con una pronuncia assolutamente originale, di chiara matrice interpretativa, il Tribunale in questione ha sancito un principio destinato, inevitabilmente, a fare discutere: è possibile nominare nuovamente l’amministratore precedentemente sottoposto a revoca giudiziaria, una volta trascorso l’esercizio finanziario successivo alla revoca stessa.
Indubbiamente la pronuncia che andremo ad analizzare evidenzia uno dei punti di maggiore criticità della Legge di Riforma del Condominio, la L. 220/2012, la quale, nel riformulare il testo dell’art. 1129 c.c., al comma 13, lascia al tecnico molti dubbi irrisolti, stabilendo che: “(…) In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato (…).”
In particolare, le perplessità, suscitate anche in chi scrive, riguardano proprio l’ampiezza temporale della preclusione che la non felice formulazione del citato comma 13 dell’art. 1129 c.c. non disciplina compiutamente.
Come va inteso l’avverbio “nuovamente” inserito nel corpo della norma? Per quanto tempo l’assemblea deve astenersi dal rinominare l’amministratore già revocato?
A queste domande, non senza qualche inevitabile difficoltà, la Sentenza in commento fornisce delle risposte che, al di là di ogni valutazione di merito -che lo stesso Tribunale ritiene assorbite- evidenziano la centralità e l’autonomia, in Condominio, della volontà espressa dalla compagine assembleare.
La vicenda processuale.
Previo espletamento infruttuoso del necessario tentativo di conciliazione per mancata comparizione del Condominio (nonostante le due assemblee appositamente convocate ed andate deserte), con atto di citazione ritualmente notificato, un condòmino impugnava –chiedendone l’annullamento- una delibera assembleare, contenente l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi relativi agli esercizi finanziari 2016/2017 e 2017/2018 in quanto redatti da un amministratore –in quella stessa delibera riconfermato nella carica all’unanimità dei presenti– che, in epoca antecedente (nel 2011), era stato revocato dalla Corte d’Appello di Trieste per “gravi irregolarità” consistenti nella mancata apertura di un conto corrente condominiale.
Si costituiva il Condominio convenuto, insistendo per il rigetto dell’avversa domanda ed eccependo che la precedente decisione di revoca della Corte d’Appello di Trieste, proprio in quanto avente natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, per ciò stesso destinato a regolare situazione afferenti ad interessi legittimi e non a diritti soggettivi, non aveva contenuto decisorio ed era insuscettibile di passare in giudicato; non poteva, pertanto, essere invocato dall’attore come precedente atto a fare stato nell’attuale regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa.
La decisione del Tribunale di Trieste.
Il ragionamento seguito dal Tribunale si presenta piuttosto articolato e si snoda attraverso due passaggi essenziali.
In primo luogo, i Giudici censurano l’interpretazione fornita dal convenuto in ordine alla natura del decreto della Corte d’Appello affermando che: “La stessa sentenza della Cassazione sopra citata (Cass. Civ. 14562/2011) è chiara nell’affermare che il provvedimento di volontaria giurisdizione incide sul rapporto tra condomini e amministratore. Il fatto che non si produca giudicato (Cass. Civ. 20957/2004) non significa che il provvedimento sia privo di stabilità sotto il profilo processuale. (…) Diversamente opinando ed a seguire integralmente la tesi della parte convenuta si giungerebbe alla conclusione paradossale che il provvedimento della Corte d’Appello si dovrebbe considerare tamquam non esset e porterebbe alla conseguenza che non si dovrebbe neppure considerare revocato giudizialmente l’amministratore in oggetto (…).”
Chiaramente, dunque, il Tribunale di Trieste lascia intendere che la strada per la quale si può giungere all’accoglimento della tesi del convenuto –come poi è effettivamente accaduto- non è quella di sconfessare il contenuto del decreto della Corte d’Appello, della cui rilevanza processuale non è lecito dubitare, ma è, viceversa, quella tracciata dal tenore letterale del comma 13 dell’art. 1129 c.c. –invero piuttosto lacunoso- il quale consente di individuare i margini per affermare la legittimità della (ri)nomina dell’amministratore già revocato.
In particolare, afferma il Tribunale –ed è questo il secondo fondamentale snodo della decisione- che, trattandosi di norma c.d. “aperta” vi sono i margini per un’interpretazione estensiva dell’art. 1129, comma 13, quanto alla portata dell’ambito temporale del previsto divieto.
Recita, infatti, il testo della Sentenza in commento: “(…) l’infelice formulazione legislativa dell’art. 1129 comma 13, lascia ampio spazio all’interpretazione dell’avverbio “nuovamente”, tanto da non potersi ritenere escluso il significato di nomina dello stesso amministratore preclusa solo IMMEDIATAMENTE dopo la revoca; vale a dire solo nell’esercizio successivo e non sine die (…).”
A parere dei giudici di merito, dunque, non solo non è possibile precludere per sempre all’amministratore già revocato di riessere nominato nuovamente, ma, principalmente, una diversa lettura dell’art. 1129 comma 13, c.c., sarebbe non conforme ai principi ispiratori dell’intero complesso delle norme dedicate al Condominio, le quali –indubbiamente- riconoscono principalmente (se non esclusivamente) all’assemblea il ruolo di guida nella scelta delle determinazioni di indirizzo gestionale, che poi l’amministratore è soltanto chiamato ad eseguire.
Un ultimo cenno alla sollevata questione d’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione: anche tale eccezione, a parere del Tribunale, dev’essere senz’altro respinta perché la materia sottesa al contenzioso in oggetto riguarda l’efficacia della nomina dell’amministratore e, per effetto del dettato dell’art. 5, comma 4) lettera f) del Decreto Legislativo 04 marzo 2010, n. 28, essa non rientra tra le ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria.
In ogni caso, sottolinea poi il Tribunale come non vi sia stata inerzia colpevole da parte dell’amministratore, posto che ben due assemblee sono state appositamente convocate al fine di ottenere l’autorizzazione a partecipare all’incontro programmatico e sono state entrambe disertate dai condòmini. Non è, dunque, configurabile una condotta negligente da parte dell’amministrazione (nuovamente) confermata in carica che ne potesse impedire la nuova nomina.
Consegue, a queste considerazioni, il rigetto della domanda e la compensazione delle spese, giustificata dalla particolare complessità della materia trattata.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento