Sono innovazioni voluttuarie, ai sensi dell’art. 1121 c.c., quelle nuove opere che incidono sull’entità e sulla destinazione della cosa comune che sono prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10371 del 20 aprile 2021) Il caso….
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