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La riapertura delle piscine condominiali tra i nuovi protocolli di sicurezza e ulteriori responsabilità in capo al condominio e all’amministratore

La riapertura delle piscine condominiali tra i nuovi protocolli di sicurezza e ulteriori responsabilità in capo al condominio e all’amministratore

La riapertura degli impianti nei condomini e l’obbligo di far rispettare i nuovi protocolli di sicurezza previsti dal legislatore addossano ulteriori responsabilità in capo al condominio e all’amministratore.

  • Art. 6 comma 1 del D.L. n. 52/2021 (Decreto Riaperture)
  • Linee guida per regolamentare l’utilizzo delle piscine, contenute nell’allegato 6
  • Le responsabilità di condominio e amministratore

La normativa. Dal 15 maggio è consentito nelle regioni in “zona gialla” la riapertura delle piscine all’aperto,comprese quelle di pertinenza dei fabbricati condominiali.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.L. n. 52/2021 (cosiddetto “Decreto Riaperture”) è, infatti, consentita la ripresa dell’attività sportiva o ricreativa nelle piscine, a condizione che ciò avvenga «in conformità a protocolli e lineeguida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitatotecnico-scientifico».

Al contempo, è già in previsione un’analoga riapertura degli impianti al chiuso nel momento in cui si realizzi il passaggio in “zona bianca”.

In conseguenza del citato provvedimento, il 7.5.2021 il Dipartimento delle Sport della Presidenza del Consiglio ha emanato una serie di linee guida per regolamentare l’utilizzo delle piscine, contenute nell’allegato 6.

Tra le misure più significative si elencano:

  • un’adeguata informativa tramite segnaletica, indicazioni da parte degli istruttori e assistenti, sensibilizzazione dell’utenza;
  • un programma di utilizzo dell’impianto utile a garantire il distanziamento di almeno un metro, in particolare tramite accesso alla struttura previa prenotazione, distinti percorsi di ingresso e uscita, riorganizzazione degli spazi in spogliatoi e docce, utilizzo riservato e non promiscuo degli armadietti;
  • dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in punti ben visibili;
  • un distanziamento degli ombrelloni tale da assicurare una superficie di almeno 10 mq, nonché una densità di affollamento in vasca tale da assicurare 7 mq di superficie d’acqua a persona;
  • monitoraggio dell’acqua destinata alla balneazione dal punto di vista chimico e microbiologico, tramite analisi a cadenza quantomeno mensile.

Il tutto coronato dall’interdizione all’uso degli impianti che non consentono il rispetto delle prescrizioni impartite dal protocollo.

Le responsabilità di condominio e amministratore. È evidente che una regolamentazione così stringente si inserisce in maniera particolarmente delicata nel caso delle piscine condominiali.

La piscina va infatti annoverata tra i beni comuni di cui all’art. 1117 del Codice Civile (Cassazione Civile, sentenza 19188/2019), tant’è vero che è solitamente l’assemblea, mediante una delibera adottata ai sensi dell’art. 1135, a deciderne le date di apertura e chiusura, i costi e le modalità di gestione.

È dunque possibile che l’amministratore si trovi stretto tra l’obbligo di dare esecuzione alla volontà assembleare ai sensi dell’art. 1130, nn. 1 e 2, e la necessità che la fruizione e il godimento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte dal Decreto Riaperture.

Al contempo il condominio, sempre nella persona dell’amministratore, assume la custodia dell’impianto ai sensi dell’art. 2051, se non addirittura, a determinate condizioni, dell’art. 2050 in tema di attività pericolose.

A tal proposito merita di essere ricordato il pronunciamento della Suprema Corte che ha ritenuto responsabile per omicidio colposo il gestore della struttura,ove quest’ultimo ometta di adottare misure idonee a far rispettare il divieto di utilizzo della medesima(Cassazione Penale, sentenza n. 18569/2013).

Infine, a inasprire ulteriormente la posizione di condominio e amministratore è intervenuta una recente sentenza di Cassazione, che ne ha sancito la responsabilità concorrente anche qualora il servizio digestione dell’impianto fosse stato affidato a una ditta esterna (Cassazione Civile, sentenza 13595/2021).

Non si tratterebbe di una semplice “culpa in eligendo”, ossia derivante da un’ingiustificabile scelta dell’appaltatore che si riveli privo delle qualità necessarie all’adempimento dell’incarico.

La Suprema Corte arriva a stabile una vera e propria situazione di cocustodia a carico di appaltatore e condominio, in considerazione del fatto che la disponibilità della cosa e il potere di controllo non vengono necessariamente trasferiti in capo all’appaltatore: «L’obbligo di custodia del Condominio e i corrispondenti poteri dell’amministratore non vengono meno nemmeno allorquando siano appaltati a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, di norma ricorrendo in tal caso l’ipotesi della cocustodia, sicché il Condominio o l’amministratore sono responsabili del danno alla persona patito da uno dei condomini o da un terzo derivante dalla cosa in custodia, anche laddove trattisi di insidia creata dall’impresa appaltatrice».

In una situazione di tal genere, l’unico modo per andare esenti da responsabilità rispetto al danno derivante – per rimanere in argomento – dalla contratta positività di un fruitore della piscina a causa dell’omessa predisposizione delle misure di sicurezza, è che l’assemblea affidi espressamente la custodia all’appaltatore o che quest’ultimo risulti comunque posto nella condizione di esclusivo custode (Cassazione Civile, sentenza 25373/2018).

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Avv. Giuseppe Zangari

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