Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

La “sovrapposizione” fra cappotto termico al 110% e bonus facciate

La “sovrapposizione” fra cappotto termico al 110% e bonus facciate

Negli ultimi mesi l’attenzione in ambito condominiale è stata catalizzata dal Superbonus, e quasi ci siamo “dimenticati” di una altrettanto conveniente detrazione fiscale, introdotta dalla Manovra 2020 che, in realtà, doveva essere l’agevolazione fiscale più attesa, ovverosia il Bonus facciate.

Negli ultimi mesi l’attenzione in ambito condominiale è stata catalizzata dal Superbonus, e quasi ci siamo “dimenticati” di una altrettanto conveniente detrazione fiscale, introdotta dalla Manovra 2020 che, in realtà, doveva essere l’agevolazione fiscale più attesa, ovverosia il Bonus facciate.

L’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese subito dopo il debutto della norma che ha introdotto il beneficio per interventi di recupero e restauro della facciata prima e l’entrata in vigore del Superbonus poi, hanno di fatto “oscurato” il beneficio fiscale del 90% previsto per i lavori sull’involucro esterno dell’edificio.

A seguito della conversione del Decreto Rilancio si è tornati a “parlare” del bonus facciate, soprattutto in considerazione dell’intreccio con gli interventi afferenti il cappotto termico.

Come noto, il bonus facciate, per i lavori che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche da un punto di vista energetico, richiede che la parte interessata dagli interventi sia superiore al 10% dell’intonaco della superficie lorda complessiva dell’edificio.

Gli stessi interventi di efficientamento energetico se eseguiti sull’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25 % ammettono al beneficio fiscale del Superbonus, con la conseguenza che le relative spese potranno essere portate in detrazione dall’imposta lorda nella misura massima del 110%.

Cosa fare in questi casi?

Come comportarsi nelle ipotesi in cui un medesimo intervento può astrattamente essere previsto da diverse norme agevolative?

Ipotizziamo che l’intervento sull’involucro esterno incida da un punto di vista energetico e riguardi oltre il 25% dell’intonaco della superfice lorda complessiva dell’edificio.

In linea generale, tale intervento può beneficiare tanto della detrazione al 90%, prevista per il bonus facciate, tanto dell’agevolazione fiscale al 110%.

In una simile situazione, il contribuente dovrà valutare in termini di convenienza, a quale beneficio fiscale accedere, rispettando le specifiche condizioni previste e ottemperando ai diversi obblighi dichiarativi e conservativi.

La scelta non è così scontata! Il mero raffronto fra la percentuale di spesa detraibile (bonus facciate 90% e superbonus 110%) può essere fuorviante o, quantomeno, limitato.

Diverse sono le variabili da considerare nel singolo caso concreto, al fine di ottenere il maggior beneficio fiscale possibile.

Se il Superbonus, da una parte, consente una detrazione,certamente interessante, pari al 110% delle spese sostenute e documentate per i lavori agevolabili,dall’altra prevede specifici tetti massimi di spesa variabili in funzione del tipo di edificio interessato dall’intervento, superati i quali, il costo rimane interamente a carico del contribuente.

Il bonus facciate, pur riconoscendo una (minore) percentuale pari al 90%, al contempo, non pone, in linea generale, tetti massimi di spesa.

L’estensione al bonus facciate della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, introdotta dal Decreto Rilancio, dimostra ulteriormente come la detrazione per gli interventi di recupero o restauro della facciata possa rappresentare una valida alternativa al più noto Superbonus.

Individuata l’agevolazione fiscale più conveniente, con riferimento al caso specifico, al singolo contribuente è riconosciuta la facoltà di optare per il bonus facciate o per il Superbonus,rispettando gli specifici adempimenti ex lege stabiliti.

Cosa fare nei casi in cui siano eseguiti interventi su parti comuni  condominiali astrattamente riconducibili al bonus facciate e al Superbonus e la scelta dell’agevolazione di cui beneficiare non è unanime fra i condomini?

A questo interrogativo ha risposto, di recente, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 1 settembre 2020, n. 1.

Sul punto, occorre precisare che, nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, l’intervento, come rappresentato dall’istante, presentava “tutte le caratteristiche per accedere al cd. bonus facciate” e, al contempo,  poteva rientrare anche fra gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

L’Agenzia, nell’accogliere la soluzione prospettata dal contribuente, giunge a una conclusione valida anche con riferimento al Superbonus.

Secondo l’Amministrazione, infatti, “qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti”. Ciò, precisa la risoluzione “a condizione […]che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione”.

Le agevolazioni fiscali in Condominio

 

©Riproduzione riservata

Avv. Debora Mirarchi

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?