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La videosorveglianza in condominio: cosa cambia con il Documento di indirizzo 2025 del Garante della Privacy’

La videosorveglianza in condominio: cosa cambia con il Documento di indirizzo 2025 del Garante della Privacy’

La disciplina dei sistemi di sorveglianza in ambito condominiale alla luce del nuovo documento di indirizzo pubblicato nel 2025

Il trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza in ambito condominiale è oggetto di attenzione crescente, in virtù dell’espansione tecnologica e della necessità di contemperare esigenze di sicurezza con il diritto alla riservatezza. Con il nuovo documento di indirizzo pubblicato nel 2025, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti interpretativi e operativi volti a garantire la conformità ai principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale.

Presupposti di legittimità dell’installazione: delibera assembleare e quorum

L’installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle parti comuni del condominio è subordinata all’adozione di una specifica delibera assembleare, ai sensi dell’art. 1122-ter del codice civile, introdotto con la legge n. 220/2012. Tale delibera deve essere approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo comma, c.c.: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. La decisione non può essere assunta autonomamente da singoli condomini, nemmeno nei c.d. “condomini minimi”. Ogni installazione priva della necessaria approvazione assembleare costituisce trattamento illecito dei dati personali, esponendo il condominio a sanzioni ai sensi dell’art. 83 del GDPR.

Titolare del trattamento e responsabilità del condominio

Il soggetto giuridicamente responsabile del trattamento dei dati acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza è il condominio, nella figura dell’amministratore pro tempore. Questi agisce in qualità di rappresentante del titolare del trattamento e ha il compito di definire le finalità, i tempi di conservazione dei dati e i criteri per l’accesso alle immagini. In presenza di affidamento della gestione tecnica a soggetti terzi, si configura la nomina formale di un responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, senza tuttavia che ciò determini una deresponsabilizzazione del titolare. Il condominio resta comunque obbligato al rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability) ex art. 5, par. 2, GDPR.

Diritto di accesso alle immagini da parte dei singoli condomini

L’accesso ai dati raccolti dal sistema di videosorveglianza è consentito solo se attinente a dati personali dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR. L’interessato non può ottenere la visione di immagini che raffigurino altri soggetti, salvo nei casi in cui sussistano presupposti di legittimità, come la tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria. In tali circostanze, il titolare del trattamento può valutare il bilanciamento tra i diritti contrapposti, eventualmente fornendo copia parziale e anonimizzata delle immagini. Il mero interesse personale o la curiosità non giustificano l’accesso indiscriminato alle registrazioni.

Limitazioni angolari e divieti di ripresa di aree estranee

L’orientamento del Garante conferma che l’inquadratura delle telecamere deve limitarsi agli spazi comuni condominiali, con esclusione tassativa di aree private di terzi o di suolo pubblico, salvo casi eccezionali documentati (es. furti, danneggiamenti ricorrenti). La deroga a tale divieto richiede una valutazione concreta del rischio e il rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e necessità. La violazione può comportare, oltre alle sanzioni amministrative, anche rilievi penali ai sensi dell’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).

Contenuti obbligatori della delibera condominiale

La risoluzione assembleare che autorizza l’impianto di videosorveglianza deve essere esaustiva e articolata. Essa deve prevedere:

  • La localizzazione specifica delle telecamere;
  • Le finalità del trattamento;
  • I tempi di conservazione delle immagini;
  • I criteri e le modalità di accesso alle registrazioni;
  • L’individuazione di eventuali soggetti terzi responsabili del trattamento.

È altresì obbligatoria l’installazione di appositi cartelli informativi, redatti ai sensi degli artt. 12-13 GDPR, al fine di garantire trasparenza nei confronti degli interessati. La mancata ottemperanza a tali obblighi può comportare responsabilità civili e sanzioni pecuniarie, come evidenziato nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. n. 8678/2021).

Compliance, trasparenza e accountability

L’adozione di sistemi di videosorveglianza in ambito condominiale costituisce un trattamento di dati personali a tutti gli effetti, e richiede pertanto un’analisi preventiva di impatto, una deliberazione conforme e una gestione conforme ai dettami del GDPR. I principi cardine da osservare sono:

  • Liceità e trasparenza del trattamento;
  • Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati;
  • Sicurezza e responsabilizzazione del titolare;
  • Diritti degli interessati e corretto bilanciamento tra le esigenze.

L’adozione di tali cautele garantisce la liceità del trattamento e la tutela del patrimonio informativo raccolto.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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