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L’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nel Superbonus

L’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nel Superbonus

Superbonus a maglie larghe: rientrano anche le opere di abbattimento delle barriere architettoniche

A seguito di una risposta scritta presentata dall’On.  Gian Mario Fragomeli, giungono importati chiarimenti in merito all’utilizzo del Superbonus anche per per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La risposta sembra dipanare una serie di dubbi interpretativi e spianare la strada ai lavori per il miglioramento dell’accessibilità degli edifici.

Infatti, nella risposta scritta,  il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, ha fornito un’interpretazione estensiva della misura, precisando quanto segue:

  • la presenza di persone di età superiore ai 65 anni nell’edificio oggetto degli interventi è irrilevante per l’applicazione del beneficio;
  •  la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi;
  • per beneficiare della detrazione l’unico parametro da considerare è la tipologia dei lavori: devono essere conformi a quelli previsti dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi;
  • infine, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione, purché la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonti a 96mila euro.

Molto soddisfatto della risposta ricevuta dal ministero dell’ Economia, l’onorevole Gian Mario Fragomeli, che dichiara  «la risposta del Ministero chiarisce inoltre che gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine) e che basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In questo ultimo caso il massimale va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito»

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A cura della Redazione

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