Con una interrogazione a risposta immediata (n.5-07599) presentata dall’On Fragomeli si è ritornato a parlare dei problemi applicativi dei cosiddetti bonus fiscali edilizi e, in particolare, del superbonus.
In particolare i chiarimenti forniti dal Ministro dell’Economia, al question time, in commissione Finzanze alla Camera sono stati 6 (si veda testo in allegato), che spaziano dall’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, alle spese per le sonde geotermiche se possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari.
In merito al corretto utilizzo delle maggioranze in condominio alla lettera f) dell’interrogazione si chiede “se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico”
La risposta fornita dal Ministro nella sua sinteticità, richiede sicuramente un ulteriore intervento interpretativo, alla luce anche dei recenti arresti giurisprudenziali in quanto nel testo si legge: “gli interventi riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
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