Nel corso di lavori straordinari l’amministratore di condominio ha il compito di assicurarsi che i lavori procedano correttamente e in conformità con quanto stabilito nel contratto di appalto e dove uno dei principali compiti dell’amministratore è relazionarsi con l’eventuale Direttore dei Lavori, il Responsabile della sicurezza (progettista e coordinatore) e col Responsabile dei Lavori.
La nomina del Responsabile dei lavori
L’amministratore spesso, viene investito del ruolo di Responsabile dei lavori, ma non è un obbligo, tanto più che tale funzione può essere affidata a persona diversa ed esterna al Condominio.
Il committente, ovvero il Condominio “può” nominare il responsabile dei lavori incaricando anche una persona diversa dall’amministratore e, come detto, esterna al Condominio.
Tuttavia, salvo disposizioni contrarie, nel Condominio tale ruolo viene assunto proprio dall’amministratore ed è il solo caso dove egli può anche rappresentare una figura esterna al Condominio.
Il Committente possiede un’ampia libertà nella scelta del responsabile in quanto l’unico obbligo imposto dal D.Lgs. 81/2008 è sulla modalità di nomina tenuto anche in conto che per lo svolgimento delle attività del responsabile dei lavori non è necessaria una specifica idoneità. Dovrà comunque essere una persona in possesso di competenze tecniche per la gestione dei lavori nell’edilizia privata e pubblica
I requisiti del Responsabile dei lavori
La nomina del responsabile dei lavori è una fase delicata e la scelta deve ricadere su soggetti con capacità professionali per adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 90 D.Lgs. 81/2008.
L’importanza della nomina è data dal fatto che il responsabile dei Lavori è il responsabile di tutte le opere e di tutto quello che accade all’interno di un cantiere, anche e soprattutto, in materia di sicurezza. Generalmente è la figura di garanzia incaricata dal Committente per svolgere i compiti ad essa attribuiti e assumere specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. che, tuttavia, non sostituisce ma è alternativa a quella del committente (Cass. n. 7209/2007).
Alcuni aspetti rilevanti connessi al Responsabile dei Lavori
Si desidera attenzionare sui seguenti aspetti:
- nell’ipotesi in cui l’opera sia commissionata da più soggetti, la sanzione, in assenza di responsabile dei lavori viene ripetuta per ogni committente
- l’incarico dato al responsabile dei lavori deve avvenire sotto forma di delega di funzionicome previsto dall’ 16 D.Lgs. 81/2008, in modo che il committente sia esente dalle responsabilità che gli sono proprie (Cass. pen. n. 21059/2015). In ogni caso, l’esonero per il committente non implica la mancanza totale di responsabilità. Infatti il committente può rispondere per culpa in eligendo per aver nominato un soggetto non competente a svolgere questo ruolo, oppure per culpa in vigilando per non aver vigilato sull’operato del responsabile dei lavori.
I compiti del RDL nella fase di progettazione (in sintesi) e prima dell’inizio dei lavori
Il responsabile dei lavori, definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 , comma 1 lett. C, come il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti è una figura particolarmente rilevante per il ruolo principale che ricopre nel coordinamento delle altre figure.
L’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 definisce i compiti del responsabile dei lavori.
Nella fase di progettazione il responsabile dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata attenendosi alle misure generali di tutela indicate nell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 come la valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio ecc.
Nei cantieri dove sono presenti più imprese esecutrici il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE).
Prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera, redatti dal CSP. Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori. Questi nominativi devono essere indicati nell’apposito cartello di cantiere.
La verifica dei requisiti dell’appaltatore
Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare in virtù di quanto previsto all’allegato XVII del citato D.L.vo 81/08.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno, tale requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
- a) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio
- b) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di autocertificazionein ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
Ancora, il Responsabile dei lavori deve chiedere alle imprese esecutrici (elenco non esaustivo):
- dichiarazione dell’organico medio annuocorredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
- contratto collettivo applicato;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione dell’organico medio annuo
L’importanza della buona organizzazione del lavoro
Il RDL deve anche agevolare una buona organizzazione del lavoro.
Quest’ultima è dettata, in primo luogo, da una corretta gestione della documentazione di cantiere che deve essere sempre aggiornata, in regola con gli adempimenti normativi per evitare sanzioni, facilmente fruibile e condivisibile per agevolare e velocizzare il lavoro di chi è coinvolto.
Sanzioni a carico del RDL
L’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico del responsabile dei lavori che variano a seconda della violazione commessa.
Queste vanno dall’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata nomina del coordinatore della sicurezza fino all’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4.800 euro per mancata verifica tecnico-professionale.
La più lieve è la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per mancata comunicazione alle imprese del nominativo del coordinatore della sicurezza e per la mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento.
Conclusioni
Per tutto quanto sopra indicato, è bene che la nomina di un responsabile dei lavori riguardi soggetti professionalmente preparati perché le conseguenze di una scelta inadeguata ricadrebbero comunque anche sul Condominio committente.
Per consentire al professionista designato di svolgere il suo ruolo con piena consapevolezza di poteri, relativi limiti e responsabilità, segnaliamo che vi sono vari corsi specifici come quello organizzato dalla nostra associazione.
Si ringrazia l’Autore, Antonio Ciolfi, Architetto
CSN – UNICONDOMINIO
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